LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 107 DEL 19.12.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVOa) SOCIETA’

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 107 DEL 19.12.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO a) SOCIETA' Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciassettesima giornata andata sostenitori delle Società Genoa, Juventus e Napoli hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente.
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