LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 22 DEL 13.09.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B Gara Soc. FROSINONE – Soc. LATINA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 22 DEL 13.09.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B Gara Soc. FROSINONE – Soc. LATINA Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva (fax delle ore 12.51 del 12 settembre 2016) segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS circa la condotta tenuta al 2° del secondo tempo dal calciatore Mirko Gori (Soc. Frosinone); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: nelle circostanze segnalate, il calciatore nero-azzurro procedeva palla al piede all’interno dell’area di rigore frusinate allorché veniva affrontato nell’azione dal calciatore della squadra avversaria che, a seguito del contrasto, cadeva a terra nel momento in cui il calciatore del Latina calciava il pallone verso la porta colpendo il braccio del calciatore Gori. Ritiene questo Giudice che il comportamento del Gori non possa ritenersi in alcun modo volontario perché causato dalla perdita di equilibrio dovuta al contrasto di giuoco. Inoltre, come evidenziano chiaramente le immagini televisive, alle spalle del calciatore Gori, è perfettamente posizionato il portiere giallo-blu, che sarebbe potuto intervenire non rappresentando conseguentemente l’azione di giuoco in questione , una chiara occasione da rete. Peraltro, interpellato l’Arbitro, su richiesta di questo Ufficio, lo stesso dichiarava (con mail delle ore 11.10 odierne) “In merito all' episodio avvenuto al 2' del secondo tempo, dichiaro di aver visto nella sua totalità e valutato e giudicato involontario il fallo del giocatore n 5 del Frosinone (Gori)”. Pertanto il comportamento di Gori è stato “visto” dall’Arbitro, che si trovava in una posizione ottimale (come attestato dalle immagini televisive), e giudicato con una valutazione insindacabile nel merito da questo Giudice. P.Q.M. delibera di dichiarare inammissibile la richiesta formulata dalla Procuratore federale di cui alla premessa, essendo carente ogni condizione di ammissibilità.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it