LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 27 DEL 21.09.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B Gara Soc. ASCOLI – Soc. VICENZA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 27 DEL 21.09.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B Gara Soc. ASCOLI – Soc. VICENZA Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35 1.3) CGS (mail delle ore 10.17 odierne) circa la condotta tenuta al 20° del secondo tempo dal calciatore Gatto Leonardo Davide (Soc. Ascoli); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, il calciatore vicentino Adejo e il calciatore bianco-nero si contendevano il pallone, quest’ultimo entrando in area di rigore cadeva a terra e l’Arbitro decretava un calcio di rigore. Ritiene questo Giudice che le immagini televisive acquisite consentano di esprimere un giudizio certo, nell’esclusione di ogni ragionevole dubbio, indipendentemente dalla decisione arbitrale, che l’eventuale condotta antisportiva del calciatore Gatto non sussiste in quanto appare evidente il contatto tra i due calciatori. P.Q.M. delibera di non adottare alcun provvedimento sanzionatorio nei confronti del calciatore Gatto Leonardo Davide (Soc. Ascoli) con riferimento all’ipotizzato comportamento gravemente antisportivo (art. 35 comma 1.3 punto 4 CGS) segnalato dal Procuratore federale.
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