DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°125 Comunicato Ufficiale N.125 del 28.10.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SUPERCOPPA ITALIANA UNDER 21 GARE DEL 01/10/2016: KAOS FUTSAL – AOSTA CALCIO 511 Reclamo proposto dalla Società AOSTA CALCIO 511
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°125
Comunicato Ufficiale N.125 del 28.10.2016
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
SUPERCOPPA ITALIANA UNDER 21 GARE DEL 01/10/2016: KAOS FUTSAL – AOSTA CALCIO 511
Reclamo proposto dalla Società AOSTA CALCIO 511
Il Giudice Sportivo Rilevato che la società Aosta Calcio 511, dopo aver preannunciato reclamo avverso l’esito della gara in oggetto non vi ha dato seguito nei termini previsti dall’art.29, comma 8 lettera b del C.G.S. ne dispone l’archiviazione ed omologa il risultato conseguito dalle due compagini al termine dell’incontro Kaos Futsal – Aosta Calcio 511 9- 1 la tassa di reclamo viene addebitata alla Società Aosta Calcio 511 conformemente a quanto stabilito dall’art.33 comma 8 del C.G.S.
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