DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°127 Comunicato Ufficiale N.127 del 28.10.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A2 GARE DEL 01/10/2016: A.S.D. CATANZARO CALCIO a CINQUE 1979 – POLISPORTIVA DILETTANTISTICA SAMMICHELE
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°127
Comunicato Ufficiale N.127 del 28.10.2016
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A2 GARE DEL 01/10/2016:
A.S.D. CATANZARO CALCIO a CINQUE 1979 – POLISPORTIVA DILETTANTISTICA SAMMICHELE
Reclamo proposto dalla Società POL. DILLETANTISTICA SAMMICHELE Il Giudice Sportivo, Esaminato il reclamo in oggetto, regolarmente prodotto nei termini, osserva: Con il ricorso di che trattasi, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17 comma 5 lettera A del C.G.S., per aver schierato nella gara in epigrafe il calciatore Trobia Murillo in posizione irregolare di tesseramento e privo soprattutto del transfert internazionale. Controdeduce la convenuta respingendo l’assunto ed assicurando la regolarita’ della propria condotta in merito all’espletamento della relativa pratica di tesseramento del nominato in questione. Dalle indagini esperite presso il competente Ufficio Tesseramenti, il nominato in questione risulta tesserato per il Catanzaro StefanoGallo dal 30/9/2016. Inoltre da una verifica anagrafica il medesimo risulta essere stato tesserato presso diverse società dalla stagione sportiva 2007/2008. Ne consegue pertanto che non aveva bisogno di alcun transfert internazionale per trovarsi nella società convenuta in quanto ha sempre militato ininterrottamente in società italiane dal 2007 a tutt’oggi P.Q.M. A scioglimento della riserva di cui al C.U.N. 053 del 05/10/2016 decide: a) di respingere il ricorso, omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro Catanzaro StefanoGallo - Polisportiva Dilettantistica Sammichele 2 - 2; b) la tassa di reclamo viene addebitata.
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