DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°201 Comunicato Ufficiale N.201 del 11.11.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B GARE DEL 08/10/2016: TENAX CATELFIDARDO – A.S. BULDOG T.N.T. LUCREZIA
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°201
Comunicato Ufficiale N.201 del 11.11.2016
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B GARE DEL 08/10/2016:
TENAX CATELFIDARDO – A.S. BULDOG T.N.T. LUCREZIA
Reclamo proposto dalla Società Tenax Castelfidardo Il Giudice Sportivo, Esaminato il reclamo in oggetto, regolarmente prodotto nei termini, osserva: Con il gravame di che trattasi, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17 comma 5 lettera A del C.G.S., per aver schierato nell’ incontro di che trattasi il calciatore Silveira Eduardo in posizione irregolare di tesseramento. Dagli accertamenti espletati presso il competente ufficio tesseramenti il nominato in questione risulta essere stato tesserato presso la società convenuta dal 12 ottobre 2016, ne consegue, pertanto che non aveva titolo a partecipare alla gara richiamata in oggetto disputatasi il 8.10.2016 P.Q.M. A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. del decide: a) di accogliere il ricorso, comminando alla società Buldog T.N.T. Lucrezia la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6; b) nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente reclamo.
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