DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°203 Comunicato Ufficiale N.203 del 11.11.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A GARE DEL 22/10/2016: S.S.D. ACQUA E SAPONE CALCIO a 5 – A.S.D. IMOLA CALCIO a 5

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°203 Comunicato Ufficiale N.203 del 11.11.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A GARE DEL 22/10/2016: S.S.D. ACQUA E SAPONE CALCIO a 5 – A.S.D. IMOLA CALCIO a 5 Reclamo proposto dalla Società Acqua e Sapone Calcio a 5 Il Giudice Sportivo, Esaminato il reclamo in oggetto, regolarmente prodotto nei termini, osserva: Con il gravame in questione, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17 comma 5 lettera A del C.G.S., per aver schierato nell’ incontro di che trattasi il calciatore Napolitano Maurizio in posizione irregolare. Sostiene la reclamante che il nominato in questione, nella stagione sportiva 2015/2016, militando nelle file del Pesarofano era stato squalificato per una giornata effettiva di gara con C.U.N.307 del 18.12.2015 in occasione della gara ad eliminazione diretta di Coppa Italia Under 21 Pesarofano - Kaos Futsal. Il suddetto calciatore avendo cambiato società ed essendo transitato nelle file del Calcio a 5 Imola, avrebbe dovuto scontare la sanzione di che trattasi ai sensi dell’art.22 comma 6 del C.G.S. nelle gare ufficiali della prima squadra della nuova società di appartenenza. Controdeduce la convenuta affermando la legittimità del proprio operato, tenuto conto che la sanzione suddetta, essendo stata comminata in gara di Coppa Italia, debba essere scontata in gare della predetta manifestazione, così come stabilito dall’art.19 comma 11.1 cpv del C.G.S.. Il ricorso è infondato e viene respinto. Il legislatore sportivo, infatti, nel precitato articolo 22 comma 6 del C.G.S. , richiamando il dettato dell’art. 19 , comma 11.1 e 11.3, ha avuto cura di salvaguardare la distinzione tra sanzioni comminate in gare di Coppa Italia da quelle comminate in gare di campionato, limitandosi a specificare che “tale distinzione non sussiste qualora nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte”. Nel caso di che trattasi il calciatore Maurizio Napolitano nato il 13/05/1996, è ancora in età per disputare gare di Under 21. La squadra di appartenenza, Imola Calcio a 5 disputerà le gare di Coppa Italia Under 21 nella corrente stagione sportiva e solamente nella prima di esse occorrerà valutare se il nominato di che trattasi abbia provveduto o meno a scontare la sanzione in narrativa. P.Q.M. A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 105 del 26/10/2016 decide: a) di respingere il ricorso, omologando il risultato conseguito delle due squadre al termine dell’incontro S.S.D. Acqua e Sapone C5 Srl – A.S.D. Calcio a 5 Imola 3 - 4; b) la tassa di reclamo viene addebitata.
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