F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 040/TFN del 15 Dicembre 2016 (99) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE SANTELLA (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della ASD F5 Corigliano Futsal), ASD F5 CORIGLIANO FUTSAL – (nota n. 4094/1258 pf15-16 DP/fda del 18.10.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 040/TFN del 15 Dicembre 2016 (99) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE SANTELLA (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della ASD F5 Corigliano Futsal), ASD F5 CORIGLIANO FUTSAL - (nota n. 4094/1258 pf15-16 DP/fda del 18.10.2016). Il deferimento Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che: - la Procura Federale ha deferito il Signor Giuseppe Santella – nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della ASD F5 Corigliano Futsal – per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell’art. 1 bis, comma 1 CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 13 NOIF e dell’art. 8, commi 9 e 10 CGS, nonché la stessa Società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 CGS; - il Collegio Arbitrale presso la LND, in accoglimento del ricorso presentato dal Signor David Ceppi, allenatore della prima squadra della ASD F5 Corigliano Futsal per la stagione sportiva 2014/2015, con decisione pubblicata con C.U. n. 3 stagione sportiva 2015/2016, del 01.02.2016, ha fatto obbligo alla Società medesima di pagare al ricorrente la somma di € 6.200,00, a vario titolo dovuta; - la ASD F5 Corigliano Futsal non ha ottemperato alla decisione nel termine di gg. 30 dalla comunicazione della stessa, avvenuta mediante lettera raccomandata ricevuta in data 29.02.2016; - alla riunione odierna la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento, con irrogazione al Sig. Giuseppe Santella della sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) ed alla ASD F5 Corigliano Futsal della sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza, stagione sportiva 2016-2017, nonché l’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00); - nessuno è comparso per le parti deferite. Considerato che dalla versata documentazione risulta evidente e comprovata la responsabilità ascritta ai deferiti, ovvero del legale rappresentante della Società, cui è imputabile l’ascritta violazione, dalla quale consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS; P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al Sig. Giuseppe Santella, nella qualità di cui sopra, l’inibizione di mesi 6 (sei) ed alla ASD F5 Corigliano Futsal la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della prima squadra, stagione sportiva 2016/2017.
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