F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 89 del 02 novembre 2016 Procedimento disciplinare a carico di CARMELO SOTTILE
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 89 del 02 novembre 2016
Procedimento disciplinare a carico di CARMELO SOTTILE – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Scarfone. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - considerato che il sig. CARMELO SOTTILE è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 34, comma 1, 38,comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all’art. 38, comma 1, delle NOIF, ed in relazione all’art. 17, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico per avere svolto attività di allenatore per la squadra ACRD Cinquesei Vigliatore pur non essendo regolarmente tesserato per la società stessa; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per tre mesi; Ritenuto che: - i fatti risultano documentalmente comprovati come da distinte di gara; P.Q.M. dichiara il sig. CARMELO SOTTILE responsabile dell’addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per tre mesi.