COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 03 del 07 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 241/14-15/PF – Proc. 363 pf 14-15/SS/fda N. 248 – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. RICCI GIUSEPPE (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ CERVINARA): ART. 1BIS, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. DEL VECCHIO GERARDO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ VIS ARIANO CALCIO): ART. 1BIS, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F.; A CARICO DELLE SOCIETA’ ASD CERVINARA ED USD VIS ARIANO CALCIO: ARTICOLO 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 03 del 07 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 241/14-15/PF – Proc. 363 pf 14-15/SS/fda N. 248 - DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. RICCI GIUSEPPE (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ CERVINARA): ART. 1BIS, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. DEL VECCHIO GERARDO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ VIS ARIANO CALCIO): ART. 1BIS, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F.; A CARICO DELLE SOCIETA’ ASD CERVINARA ED USD VIS ARIANO CALCIO: ARTICOLO 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA La Procura Federale ha accertato che il sig. Ricci Giuseppe, presidente della società Cervinara della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S in relazione a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, avendo consentito al sig. Puzio Antonio di svolgere attività di allenatore per la società Cervinara, in assenza di tesseramento per la stessa; la società Cervinara a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. per le medesime violazioni ascritte al presidente; Del Vecchio Gerardo presidente della società Vis Ariano Calcio per la violazione delle disposizioni di cui all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva avendo consentito al sig. Puzio Antonio di svolgere attività di allenatore per la società Vis Ariano Calcio, in assenza di tesseramento per le stesse violazioni; l’USD Vis Ariano Calcio a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. per le violazioni ascritte al presidente della stessa. In sede di audizione il Procuratore Federale nelle sue conclusioni ha chiesto: mesi due di inibizione per il sig. Ricci Giuseppe; mesi due di inibizione per il sig. Del Vecchio Gerardo; per la società Cervinara, ammenda di euro 500,00; per la società Vis Ariano Calcio, ammenda di euro 500,00; mentre gli incolpati l’assoluzione totale dei fatti contestati. Questo Tribunale ritiene fondati gli addebiti accertati dalla procura Federale, nella richiesta sanzionatoria ritiene sia eccessiva rispetto agli addebiti accertati e pertanto ritiene ridurle in modo proporzionali ai fatti contestati. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere, a carico dei sigg. Ricci Giuseppe e Del Vecchio Gerardo, l’inibizione per mesi uno e l’ammenda di euro 250,00 (cadauna), a carico delle società Cervinara e Vis Ariano Calcio.
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