COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 03 del 07 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 262/15-16/PF Proc. 141 pf 15-16/GT/dl N. 249 – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. AVENA DONATO (ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI BATTIPAGLIA): ART. 1BIS, COMMI 1 E 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE ALL’ART. 40, COMMI 2 E 3, LETTERE A) ED F), REGOLAMENTO A.I.A.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 03 del 07 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 262/15-16/PF Proc. 141 pf 15-16/GT/dl N. 249 - DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. AVENA DONATO (ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI BATTIPAGLIA): ART. 1BIS, COMMI 1 E 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE ALL’ART. 40, COMMI 2 E 3, LETTERE A) ED F), REGOLAMENTO A.I.A. La Procura Federale ha deferito l’arbitro Avena Donato per violazione dell’art. 1bis, commi 1 e 3 e dell’art 3, comma 1, C.G.S in relazione anche al’art. 40, commi 2 e 3, lettere a) ed f) del Regolamento A.I.A., per non essersi presentato, sebbene regolarmente convocato il giorno 15 e 29 giugno 2015 innanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il C.R. Campania, non fornendo alcuna giustificazione al riguardo. Instaurato il giudizio il sig. Avena faceva pervenire proprie memorie difensive, nelle quali giustificava le proprie assenze per motivi di lavoro ma soprattutto per il grave lutto subito in occasione dell’invito a comparire. All’udienza il Procuratore Federale nelle sue conclusioni ha chiesto la sanzione di mesi due di inibizione; la parte avverso la totale assoluzione. Questo Tribunale ritenuto che il grave lutto familiare, è di fatto sufficiente a ritenere provato il motivo di un impedimento, ritiene che la sanzione richiesta sia eccessiva in riferimento ai fatti contestati (mancata comparizione) tenuto conto che è accoglibile la causa della perdita di una persona cara, evento che colpisce la persona dell’Avena in tutte le sue espressioni e pertanto non poteva necessariamente essere in condizioni di serenità tale, da deporre davanti all’Organo di Giustizia Sportiva. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di ritenere il deferito responsabile delle violazioni ascritte, e valutando la circostanza attenuante del grave lutto, di infliggere, a carico del sig. Avena Donato, l’inibizione per mesi uno.
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