COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 03 del 07 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO 314/PF – Proc. 538 pf 2015-16 – Coppa Campania 1^ Categoria N. 253 – DEFERIMENTO della Procura Federale della F.I.G.C. a carico di: Nappo Michele (Presidente) e del calciatore Gaudino Antonio, per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 N.O.I.F. nonché della società ASD ATLETICO FAIANO ai sensi dell’articolo 4 comma 2 ed art. 1bis comma 5 CGS – gara del 21.10.2015 Centro Storico Salerno – Atletico Faiano

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 03 del 07 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO 314/PF - Proc. 538 pf 2015-16 – Coppa Campania 1^ Categoria N. 253 - DEFERIMENTO della Procura Federale della F.I.G.C. a carico di: Nappo Michele (Presidente) e del calciatore Gaudino Antonio, per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 N.O.I.F. nonché della società ASD ATLETICO FAIANO ai sensi dell’articolo 4 comma 2 ed art. 1bis comma 5 CGS – gara del 21.10.2015 Centro Storico Salerno – Atletico Faiano La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore sopra indicato, malgrado non fosse tesserato. Contesta altresì la mancata sottoposizione del calciatore agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal presidente dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti non facevano pervenire memorie. All’udienza di discussione, il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Gaudino Antonio SEI Gare di squalifica, per il presidente 1 anno e nove mesi di inibizione e per la società 1 punto di penalizzazione ed € 1000,00 di ammenda. I deferiti erano presenti all’udienza e concludevano come da verbale. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata il 16.03.2016, data dell’iniziale deferimento, e che alla data della presente decisione risulterebbe maturato il termine di estinzione ex art. 34-bis CGS. Ciò nondimeno, la norma in esame prescrive che l’estinzione può essere pronunciata d’ufficio a condizione che l’incolpato dichiari di non opporsi: vale a dire che la norma richiede un comportamento processuale positivo, non limitato mero silenzio e che si sostanzi in una vera e propria dichiarazione di rinuncia alla decisione nel merito con la non opposizione alla pronuncia processuale di estinzione (in tal senso, cfr. Tribunale Federale Nazionale, sez. Disciplinare, decisione 1/7/2016, C.U. n. 1/TFN). Nel caso di specie, come evidenziato, le parti incolpate non hanno fatto pervenire tale dichiarazione di non opposizione, di tal che deve procedersi all’esame del merito della vicenda. Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Gaudino Antonio TRE GIORNATE effettive di squalifica, al presidente dirigente accompagnatore ufficiale Nappo Michele tre mesi di inibizione, ed alla società Atletico Faiano, l’ammenda di € 200,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it