COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 03 del 07 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO 313/PF Proc. 525 pf 2015-16 – Campionato Juniores Regionale N. 261 – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico di: a) Brigliardo Ciro – Grassi Andrea e Triola Antonio, calciatori b) Femiano Domenico, Presidente c) Chiarielo Andrea e Bosfa Salvatore, dirigenti per violazione dell’articolo 1bis comma 1 C.G.S. in relazione all’articolo 39 NOIF nonché della società SPORTING SANT’ANTIMO ai sensi dell’articolo 4 comma 2 ed art. 1bis comma 5 cgs – GARA Real Frattaminore / Sporting Sant’Antimo del 28.10.2015 (Coppa Campania 2^ Categoria) GARA Sporting Sant’Antimo / Real Sacco 12 del 25.10.2015 (Campionato 2^ Categoria) GARA Il Mandamento / Sporting Sant’Antimo del 31.10.2015 (Campionato 2^ Categoria)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 03 del 07 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO 313/PF Proc. 525 pf 2015-16 – Campionato Juniores Regionale N. 261 - DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico di: a) Brigliardo Ciro – Grassi Andrea e Triola Antonio, calciatori b) Femiano Domenico, Presidente c) Chiarielo Andrea e Bosfa Salvatore, dirigenti per violazione dell’articolo 1bis comma 1 C.G.S. in relazione all’articolo 39 NOIF nonché della società SPORTING SANT’ANTIMO ai sensi dell’articolo 4 comma 2 ed art. 1bis comma 5 cgs – GARA Real Frattaminore / Sporting Sant’Antimo del 28.10.2015 (Coppa Campania 2^ Categoria) GARA Sporting Sant’Antimo / Real Sacco 12 del 25.10.2015 (Campionato 2^ Categoria) GARA Il Mandamento / Sporting Sant’Antimo del 31.10.2015 (Campionato 2^ Categoria) La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe dei calciatori sopra indicati, malgrado non fossero tesserati. Contesta altresì la mancata sottoposizione dei calciatori agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti non facevano pervenire memorie. All’udienza di discussione, il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Brigliardo Ciro, che ha partecipato a tutte e tre le gare in epigrafe, diciotto giornate di squalifica; per il calciatore Grassi Andrea, che ha partecipato a due delle tre gare in epigrafe, dodici giornate di squalifica; per il calciatore Triola Antonio, che ha partecipato ad una delle gare in epigrafe, sei giornate di squalifica; per i dirigenti 1 anno e sei mesi di inibizione ciascuno e per la società Sporting Sant’Antimo TRE punti di penalizzazione ed € 1200,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata il 16.03.2016, data dell’iniziale deferimento, e che alla data della presente decisione risulterebbe maturato il termine di estinzione ex art. 34-bis CGS. Ciò nondimeno, la norma in esame prescrive che l’estinzione può essere pronunciata d’ufficio a condizione che l’incolpato dichiari di non opporsi: vale a dire che la norma richiede un comportamento processuale positivo, non limitato mero silenzio e che si sostanzi in una vera e propria dichiarazione di rinuncia alla decisione nel merito con la non opposizione alla pronuncia processuale di estinzione (in tal senso, cfr. Tribunale Federale Nazionale, sez. Disciplinare, decisione 1/7/2016, C.U. n. 1/TFN). Nel caso di specie, come evidenziato, le parti incolpate non hanno fatto pervenire tale dichiarazione di non opposizione, di tal che deve procedersi all’esame del merito della vicenda. Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare le seguenti sanzioni: al calciatore Brigliardo Ciro NOVE GIORNATE effettive di squalifica; al calciatore Grassi Andrea SEI GIORNATE effettive di squalifica; al calciatore Triola Antonio TRE GIORNATE effettive di squalifica; ai dirigenti Femiano Domenico, Chiariello Andrea e Bosfa Salvatore DUE MESI di inibizione per ciascuno, ed alla società Sporting Sant’Antimo l’ammenda di € 300,00 ed UN punto di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2016/2017. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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