COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 04 del 14 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 289/15-16/PF Proc. 553 pf 15-16/AA/mf – N. 263 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del calciatore Damascato Antonio b) Del Commissario Battaglia Antonio c) Del dirigente accompagnatore Albano Luigi per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società SC Real Marchesa ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, CGS GARA Real Marchesa / Virtus S. Antonio Abate del 21.10.2015 (Coppa Campania 1^ Categoria))
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 04 del 14 Luglio 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
FASCICOLO N. 289/15-16/PF
Proc. 553 pf 15-16/AA/mf –
N. 263 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C.
a carico
a) Del calciatore Damascato Antonio
b) Del Commissario Battaglia Antonio
c) Del dirigente accompagnatore Albano Luigi
per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché
della società SC Real Marchesa ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, CGS
GARA Real Marchesa / Virtus S. Antonio Abate del 21.10.2015 (Coppa Campania 1^ Categoria))
La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore sopra indicato, malgrado non fosse tesserato. Contesta altresì la mancata sottoposizione del calciatore agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in distinta era regolarmente tesserato. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente e oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti non facevano pervenire memorie, né comparivano, benché ritualmente convocati. All’udienza di discussione (20.06.2016), il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Damascato Antonio TRE Gare di squalifica, per il Commissario ed il dirigente accompagnatore 1 anno e sei mesi di inibizione e per la società 1 punto di penalizzazione ed € 800,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata il 26.01.2016, data dell’iniziale deferimento, e che alla data della presente decisione risulterebbe maturato il termine di estinzione ex art. 34-bis CGS. Ciò nondimeno, la norma in esame prescrive che l’estinzione può essere pronunciata d’ufficio a condizione che l’incolpato dichiari di non opporsi: vale a dire che la norma richiede un comportamento processuale positivo, non limitato mero silenzio e che si sostanzi in una vera e propria dichiarazione di rinuncia alla decisione nel merito con la non opposizione alla pronuncia processuale di estinzione. Nel caso di specie, come evidenziato, le parti incolpate non hanno fatto pervenire tale dichiarazione di non opposizione, di tal che deve procedersi all’esame del merito della vicenda. Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale,
DELIBERA
di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore DAMASCATO Antonio TRE GIORNATE effettive di squalifica, ai sigg. Battaglia Antonio (Commissario) ed Albano Luigi (dirigente accompagnatore) DUE MESI di inibizione per ciascuno, ed alla società Real Marchesa, l’ammenda di € 200,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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