COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 04 del 14 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 302/15-16/PF Proc. 559 pf 15-16/AA/ac – N. 268 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del calciatore De Marco Giovanni e/o Gianni b) Del dirigente Iannaco Giuseppe per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 NOIF nonché della società ASD Calpazio ai sensi dell’articolo 4 comma 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARA: Pol. S. Maria Cilento / Calpazio del 26.10.2015 (Campionato Regionale Juniores)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 04 del 14 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 302/15-16/PF Proc. 559 pf 15-16/AA/ac – N. 268 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del calciatore De Marco Giovanni e/o Gianni b) Del dirigente Iannaco Giuseppe per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 NOIF nonché della società ASD Calpazio ai sensi dell’articolo 4 comma 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARA: Pol. S. Maria Cilento / Calpazio del 26.10.2015 (Campionato Regionale Juniores) La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore sopra indicato, malgrado in quel momento non fosse tesserato. Contesta altresì la mancata sottoposizione del calciatore agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Sportivo Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti facevano pervenire memorie. All’udienza di discussione (27.06.2016), il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore De Maco 1 giornata di squalifica, per il dirigente 30 giorni di inibizione e per la società 1 punto di penalizzazione ed € 600,00 (seicento/00) di ammenda. Nelle memorie, gli incolpati eccepivano l’estinzione del procedimento disciplinare ex art. 34bis CGS, atteso il decorso del termine di novanta giorni dalla proposizione dell’azione disciplinare, avvenuta il 16.02.2016. Ritiene il Tribunale che l’eccezione preliminare difensiva meriti accoglimento. Per l’art. 34-bis CGS, comma 1, “Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare, ridotto a sessanta giorni nel caso in cui, a seguito di richiesta avanzata contestualmente all’atto di deferimento, sia stata concessa dal Tribunale la proroga della sospensione cautelare ai sensi dell’art. 20, comma 3”; il comma 4 dispone poi che “Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d’ufficio, se l'incolpato non si oppone”. Al riguardo, giova rilevare che non risultano pertinenti i richiami della Procura alla sospensione di cui all’art. 38 del Codice di Giustizia CONI. Quanto all’invocata sospensione ex art. 38, lettera “e” del C.G. CONI, la stessa non è configurabile: la norma prevede la sospensione dei termini “in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione”, laddove nessun impedimento di tal fatta si è verificato nel caso di specie, quanto un mero ritardo nella fissazione dell’odierna udienza (che è la prima in assoluto fissata per il presente fascicolo davanti a questo Collegio). P.Q.M. Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania, DELIBERA l’estinzione del procedimento disciplinare.
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