• Stagione sportiva: 2016/2017
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 04 del 14 Luglio 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
FASCICOLO N. 311/15-16/PF
Proc. 568 pf 15-16/AA/mg –
N. 272 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C.
a carico
a) Del Presidente Salerno Giuseppe
b) Dei calciatori Castaldo Mario, De Vito Ivano e Limongiello Mario
c) Dei dirigenti accompagnatore Lanzillo Gaetano e Mirone Alfredo
per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 NOIF nonché
della società SCD Promotion Soccer ai sensi dell’articolo 4 comma 2, ed art. 1 comma 5 CGS
GARE: Promotion Soccer – Virtus Junior Napoli srl del 2.11.2015
Real Brunita 2012 – Promotion Soccer del 26.10.2015 (Campionato Giovanissimi Delegazione Provinciale Napoli)
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 04 del 14 Luglio 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
FASCICOLO N. 311/15-16/PF
Proc. 568 pf 15-16/AA/mg –
N. 272 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C.
a carico
a) Del Presidente Salerno Giuseppe
b) Dei calciatori Castaldo Mario, De Vito Ivano e Limongiello Mario
c) Dei dirigenti accompagnatore Lanzillo Gaetano e Mirone Alfredo
per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 NOIF nonché
della società SCD Promotion Soccer ai sensi dell’articolo 4 comma 2, ed art. 1 comma 5 CGS
GARE: Promotion Soccer – Virtus Junior Napoli srl del 2.11.2015
Real Brunita 2012 – Promotion Soccer del 26.10.2015 (Campionato Giovanissimi Delegazione Provinciale Napoli)
La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alle gare in epigrafe indicate dei predetti calciatori, malgrado non fossero tesserati: il tutto come meglio descritto nell’atto di deferimento che si abbia qui per integralmente richiamato. Contesta altresì la mancata sottoposizione dei calciatori agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti non facevano pervenire memorie ma comparivano all’udienza svolgendo difese orali, deducendo di aver trasmesso le richieste di tesseramento in via telematica. All’udienza di discussione (04.07.2016), il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per i sigg. Salerno Giuseppe, Lanzillo Gaetano e Mirone Alfredo (rispettivamente presidente e dirigenti accompagnatori della società Promotion Soccer) anni 1 e mesi 6 di inibizione; per i calciatori Castaldo Mario, De Vito Ivano e Limongiello Mario TRE giornate di squalifica ciascuno; per la società Promotion Soccer 1 punto di penalizzazione ed € 1000,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata il 29.02.2016. data dell’iniziale deferimento, e che ala data della presente decisione risulterebbe maturato il termine di estinzione ex art. 34-bis CGS. Ciò nondimeno, la norma in esame presrive che l’estinzione può essere pronunciata d’ufficio a condizione che l’incolpato dichiari di non opporsi: vale a dire che la norma richiede un comportamento processuale positivo, non limitato mero silenzio e che si sostanzi in una vera e propria dichiarazione di rinuncia alla decisione nel merito con la non opposizione alla pronuncia processuale di estinzione. Nel caso di specie, come evidenziato, le parti incolpate non hanno fatto pervenire memorie né hanno formulato in udienza eccezione alcuna al riguardo e men che meno hanno fatto dichiarazione di non opposizione, di tal che deve procedersi all’esame nel merito della vicenda. Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento dacché, se è vero che gli atti del CR Campania risulta in data 26.10.2015, ore 7,55, la trasmissione telematica dell’elenco dei tesseramenti richiesti, recante indicazione delle date di scadenza delle visite mediche, coerenti con i certificati medici successivamente pervenuti a mezzo raccomandata spedita il 7.11.2015, è anche vero che tale trasmissione non è nel caso di specie sufficiente a ritenere completato l’iter procedimentale del tesseramento, come delineato dall’art. 39 NOIF. Tale norma, al comma 2, prevede che “La richiesta di tesseramento è redatta sui moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, delle divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal calciatore, e, nel caso di minori, anche dall’esercente la potestà genitoriale, nonché dal legale rappresentante della società. La richiesta deve essere corredata dal foglio di trasmissione con l’elenco dei tesseramenti richiesti ed inviata alla Lega, al Comitato od alla divisione competente a mezzo di plico raccomandata con avviso di ricevimento. Il tesseramento può essere effettuato anche attraverso la modalità telematica”, ed al comma 3 che “la data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore “professionista”, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito o di arrivo della documentazione presso la Lega competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega. Detto visto dovrà essere comunicato, a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica”. Alla luce del disposto normativo di cui sopra, il foglio di trasmissione con l’elenco dei tesseramenti costituisce soltanto uno dei requisiti documentali oggetto della trasmissione, sicché ove la società optasse per la trasmissione telematica della richiesta di tesseramento la trasmissione stessa dovrebbe includere tutta la documentazione all’uopo richiesta dalla norma, ovvero la richiesta di tesseramento redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C: debitamente sottoscritta dal calciatore, e, nel caso di minori, anche dall’esercente la potestà genitoriale, nonché dal legale rappresentante della società. Va da sé che la richiesta di tesseramento è divenuta efficace a far data dalla data di deposito (o di spedizione del plico postale) o di arrivo della documentazione presso la lega competente: e la data di specidizione della documentazione rimonta inequivocabilmente al 7.11.2015, data di spedizione della “raccomandata1” n. 05245820701-6. Va quindi affermata la responsabilità disciplinare dei prevenuti: le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale,
DELIBERA
di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare ai calciatori Castaldo Mario, De Vito Ivano e Limongiello Mario la sanzione di TRE giornate effettive di squalifica per ciascuno, al presidente Salerno Giuseppe ed agli accompagnatori Lanzillo Gaetano e Mirone Alfredo mesi quattro di inibizione per ciascuno, ed alla società Promotion Soccer l’ammenda di € 500,00 .
Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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N. 272 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C.
a carico
a) Del Presidente Salerno Giuseppe
b) Dei calciatori Castaldo Mario, De Vito Ivano e Limongiello Mario
c) Dei dirigenti accompagnatore Lanzillo Gaetano e Mirone Alfredo
per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 NOIF nonché
della società SCD Promotion Soccer ai sensi dell’articolo 4 comma 2, ed art. 1 comma 5 CGS
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