COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 04 del 14 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 321/15-16/PF Proc. 496 pf 15-16/AA/mg – N. 277 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Sorrentino Nunzio b) Dei calciatori Greco Vincenzo, Passaro Walter e Romano Francesco Pio c) Dei dirigenti Nacchia Diego e Grimaldi Nunzio per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 NOIF nonché della società ASD Pro Pagani ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1bis comma 5 CGS GARE: Pro Pagani / Castel San Giorgio Calcio del 19.10.2015 e Pro Pagani / Alfaterna del 2.11.2015 (Campionato Regionale Juniores)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 04 del 14 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 321/15-16/PF Proc. 496 pf 15-16/AA/mg – N. 277 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Sorrentino Nunzio b) Dei calciatori Greco Vincenzo, Passaro Walter e Romano Francesco Pio c) Dei dirigenti Nacchia Diego e Grimaldi Nunzio per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 NOIF nonché della società ASD Pro Pagani ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1bis comma 5 CGS GARE: Pro Pagani / Castel San Giorgio Calcio del 19.10.2015 e Pro Pagani / Alfaterna del 2.11.2015 (Campionato Regionale Juniores) La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alle gare in epigrafe dei calciatori sopra indicato, sebbene in quel momento non fossero tesserati. Contesta altresì la mancata sottoposizione dei calciatori agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che le distinte delle gare di cui sopra sono state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiali con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in distinta erano regolarmente tesserati. La Procura ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti non facevano pervenire memorie, ma costituitosi il Presidente Sorrentino Nunzio; nulla ha eccepito precisando che tutto è accaduto in buona fede. All’odierna udienza di discussione (11.07.2016), il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il presidente della società Sorrentino Nunzio e per i dirigenti accompagnatori Nacchia Diego e Grimaldi Nunzio, 1 anno e sei mesi di inibizione; per i calciatori Greco Vincenzo, Passaro Walter e Romano Francesco Pio, TRE giornate di squalifica in Campionato; e per la società ASD Pro Pagani, 2 punti di penalizzazione ed € 1000,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata il 17.03.2016, data dell’iniziale deferimento, e che alla data della presente decisione risulterebbe maturato il termine di estinzione ex art. 34-bis CGS. Ciò nondimeno, la norma in esame prescrive che l’estinzione può essere pronunciata d’ufficio a condizione che l’incolpato dichiari di non opporsi: vale a dire che la norma richiede un comportamento processuale positivo, non limitato ad un mero silenzio e che si sostanzi in una vera e propria dichiarazione di rinuncia alla decisione nel merito con la non opposizione alla pronuncia processuale di estinzione. (in tal senso, cfr. Tribunale Federale Nazionale, sez. Disciplinare, decisione 1/7/2016, C.U. n. 1/TFN). Nel caso di specie, come evidenziato, le parti incolpate non hanno fatto pervenire tale dichiarazione di non opposizione né tanto è stato fatto dalla parte comparsa, di tal che deve procedersi all’esame del merito della vicenda. Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatori Greco Vincenzo, Passaro Walter e Romano Francesco Pio, n. TRE giornate effettive di squalifica ciascuno; al sig. Sorrentino Nunzio (Presidente) ed ai dirigenti accompagnatori ufficiali Nacchia Diego e Grimaldi Nunzio, OTTO MESI di inibizione ciascuno ed alla società Pro Pagani, l’ammenda di € 700,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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