COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 04 del 14 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 325/15-16/PF Proc. 527 pf 15-16/AA/ac – N. 279 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) del calciatore Iuliano Antonio b) del Presidente Ciardi Antonio c) del dirigente accompagnatore Maietta Sabato per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società G.S. Il Mandamento ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2 e art. 1 comma 5 CGS GARA Il Mandamento – Sporting Sant’Antimo del 31.10.2015 (Campionato Regionale 2^ Categoria)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 04 del 14 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 325/15-16/PF Proc. 527 pf 15-16/AA/ac – N. 279 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) del calciatore Iuliano Antonio b) del Presidente Ciardi Antonio c) del dirigente accompagnatore Maietta Sabato per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società G.S. Il Mandamento ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2 e art. 1 comma 5 CGS GARA Il Mandamento – Sporting Sant’Antimo del 31.10.2015 (Campionato Regionale 2^ Categoria) La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore sopra indicato, malgrado non fosse tesserato. Contesta altresì la mancata sottoposizione del calciatore agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Sportivo Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente e oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti facevano pervenire memoria difensiva a mezzo di loro procuratore in data 8.07.2016.. All’udienza di discussione (11.07.2016), il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Iuliano Antonio TRE Gare di squalifica, per i dirigenti 1 anno e sei mesi di inibizione ciascuno e per la società Il Mandamento UN punto di penalizzazione ed € 800,00 di ammenda. All’udienza di discussione erano anche presenti tutti i deferiti, a mezzo di speciale procuratore, il quale illustrava quanto già riportato nella memoria in atti; in particolare, ribadiva che il tesseramento de quo fu spedito in data 29.10.2015 e che il calciatore Iuliano Antonio fu sottoposto a visita medica per l’idoneità agonistica in data 30.11.2014, con validità annuale del relativo certificato fino al 29.11.2015. Concludeva pertanto per la infondatezza del deferimento, dato che la gara in contestazione si era tenuta in data 31.10.2015 e, quindi, per il proscioglimento di tutti i deferiti, ai sensi dell’art. 39 NOIF. Il Tribunale, esaminati gli atti, ritiene fondate le argomentazioni difensive dei deferiti, i quali hanno documentalmente provato la regolarità della utilizzazione del calciatore Iuliano Antonio, anche se soltanto nella memoria del 7.7.2016 e nell’udienza del’11.07.2016. Rileva inoltre il Tribunale che la data di decorrenza del tesseramento del 29.10.2015 è stata attestata dall’Ufficio tesseramento del C.R. Campania. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA Il proscioglimento dei deferiti perché il fatto non sussiste.
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