COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 05 del 21 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 292/15-16/PF Proc. 522 pf 15-16/AA/ac – N. 284 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del calciatore Policastro Mario b) Del presidente Pandiscia Nicola c) Del dirigente accompagnatore Rinaldi Antonio per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società Pol. Antonio Spirito ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1, comma 5, CGS GARA Pol. Antonio Spirito / Sant’Andrea di Conza del 28.10.2015 (Campionato Regionale 2^ Categoria)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 05 del 21 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 292/15-16/PF Proc. 522 pf 15-16/AA/ac – N. 284 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del calciatore Policastro Mario b) Del presidente Pandiscia Nicola c) Del dirigente accompagnatore Rinaldi Antonio per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società Pol. Antonio Spirito ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1, comma 5, CGS GARA Pol. Antonio Spirito / Sant’Andrea di Conza del 28.10.2015 (Campionato Regionale 2^ Categoria) La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe dei calciatori sopra indicato, malgrado non fossero tesserati. Contesta altresì la mancata sottoposizione del calciatore agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in distinta era regolarmente tesserato. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente e oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti a mezzo del loro procuratore avv. Marcello Abbondandolo eccepivano che il calciatore Policastro Mario, poi divenuto dirigente, era stato sottoposto a visita medica per la verifica della sua idoneità agonistica in data 14.11.2014 per cui, considerando la validità annuale della certificazione, nella gara in contestazione del 28.10.2015, il suddetto certificato era ancora valido. All’udienza di discussione (20.06.2016), il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore-dirigente Policastro Mario mesi VENTI di inibizione, per il presidente ed il dirigente accompagnatore mesi 18 di inibizione ciascuno e per la società 1 punto di penalizzazione ed € 1000,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata il 26.01.2016, data dell’iniziale deferimento. Nel caso di specie deve procedersi all’esame del merito della vicenda. L’avv. Abbondandolo dal canto suo dopo aver rilevato che il deferimento non contesta la violazione dell’art. 43, comma 1 e 4 NOIF, insistendo per l’assoluta buona fede dei deferiti per l’erronea convinzione che un dirigente, ancora in possesso di idoneità agonistica, potesse essere utilizzato anche come calciatore, chiedeva che le sanzioni fossero portate al minimo edittale. Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al dirigente-calciatore Policastro Mario mesi DIECI di inibizione; ai sigg. Pandiscia Nicola (presidente) e Rinaldi Antonio (dirigente accompagnatore) DUE MESI di inibizione per ciascuno, ed alla società Pol. Antonio Spirito, l’ammenda di € 300,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it