COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 05 del 21 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 323/15-16/PF Proc. 490 pf 15-16/AA/ac – N. 286 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Alfano Giuseppe b) Del calciatore Incitti Luigi per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 NOIF nonché della società Giffoni Sei Casali ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARA: Audax Salerno / Giffoni Sei Casali dell’1.11.2015 (Campionato Regionale 1^ Categoria)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 05 del 21 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 323/15-16/PF Proc. 490 pf 15-16/AA/ac – N. 286 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Alfano Giuseppe b) Del calciatore Incitti Luigi per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 NOIF nonché della società Giffoni Sei Casali ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARA: Audax Salerno / Giffoni Sei Casali dell’1.11.2015 (Campionato Regionale 1^ Categoria) La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore sopra indicato, malgrado in quel momento non fosse tesserato. Contesta altresì la mancata sottoposizione dei calciatori agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal presidente in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicato in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti pur facendo pervenire memorie non fornivano elementi idonei a dimostrare quanto affermato. All’udienza era altresì presente solo la società ed il suo Presidente sig. Alfano Giuseppe, in proprio e nella qualità di rappresentante legale della società medesima. All’udienza di discussione (11.07.2016), il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Incitti Luigi SEI gare di squalifica; per il presidente 1 anno e sei mesi di inibizione e per la società 1 punto di penalizzazione ed € 800,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata il 17.03.2016, data dell’iniziale deferimento, e che alla data della presente decisione risulterebbe maturato il termine di estinzione ex art. 34-bis CGS. Ciò nondimeno, la norma in esame prescrive che l’estinzione può essere pronunciata d’ufficio a condizione che l’incolpato dichiari di non opporsi: vale a dire che la norma richiede un comportamento processuale positivo, non limitato a mero silenzio e che si sostanzi in una vera e propria dichiarazione di rinuncia alla decisione nel merito con la non opposizione alla pronuncia processuale di estinzione (in tal senso, cfr. Tribunale Federale Nazionale, sez. Disciplinare, decisione 1/7/2016, C.U. n. 1/TFN). Nel caso di specie, come evidenziato, le parti incolpate non hanno fatto pervenire tale dichiarazione di non opposizione né i presenti all’udienza hanno dichiarato di non opporsi, di tal che deve procedersi all’esame del merito della vicenda. Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore IncittiLuigi, TRE giornate effettive di squalifica; al sig. Alfano Giuseppe (Presidente) DUE MESI di inibizione, ed alla società Giffoni Sei Casali, l’ammenda di € 200,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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