COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 05 del 21 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 335/15-16/PF Proc. 897 pf 15-16/AA/ac/cf – 287. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Funicello Gianni b) Del calciatore Dridi Hanza per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società Real Socia Montecorice ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARA: Real Socia Montecorice / Gioi del 14.02.2015 (Campionato 3^ Categoria Delegazione Provinciale Salerno – stagione sportiva 2014-2015)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 05 del 21 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 335/15-16/PF Proc. 897 pf 15-16/AA/ac/cf – 287. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Funicello Gianni b) Del calciatore Dridi Hanza per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società Real Socia Montecorice ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARA: Real Socia Montecorice / Gioi del 14.02.2015 (Campionato 3^ Categoria Delegazione Provinciale Salerno – stagione sportiva 2014-2015) La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore sopra indicato, malgrado in quel momento non fosse tesserato. Contesta altresì la mancata sottoposizione dei calciatori agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicato in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti: Funicello Gianni è comparso e dell’accaduto ha fornito spiegazione assumendo che il tesseramento sarebbe avvenuto telematicamente prima della gara ma solo dopo due settimane apprese che lo stesso era stato rigettato. All’udienza di discussione (13.07.2016), il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Dridi Hanza SEI gare di squalifica; per il presidente anni 1 e mesi 6 di inibizione e per la società 1 punto di penalizzazione ed € 800,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata il 3.05.2016, data dell’iniziale deferimento. Nel caso di specie deve procedersi all’esame del merito della vicenda. Letti gli atti esaminata la documentazione presente, valutate le dichiarazioni rese dal deferito, ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Dridi Hanza, TRE giornate effettive di squalifica; al sig. Funicelo Gianni (Presidente) DUE MESI di inibizione, ed alla società Real Socia Montecorice, l’ammenda di € 200,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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