COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 05 del 21 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 353/15-16/PF Proc. 916pf15-16/AA/ac/cf – 305. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Milano Giuseppe b) Del calciatore Cutolo Ferdinando c) Del dirigente accompagnatore Naddeo Anna Maria per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società Summa Rionale Trieste ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARA: Summa Rionale Trieste / Villa Literno del 22.02.2015 (Campionato Regionale Promozione – stagione sportiva 2014/2015)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 05 del 21 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 353/15-16/PF Proc. 916pf15-16/AA/ac/cf – 305. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Milano Giuseppe b) Del calciatore Cutolo Ferdinando c) Del dirigente accompagnatore Naddeo Anna Maria per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società Summa Rionale Trieste ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARA: Summa Rionale Trieste / Villa Literno del 22.02.2015 (Campionato Regionale Promozione – stagione sportiva 2014/2015) Il Tribunale Federale Territoriale, visti gli atti ufficiali, alla riunione del 18.07.2016 sono comparsi il sig. Milano Giuseppe e la sig.ra Naddeo Anna Maria (rispettivamente presidente e dirigente della società Summa Rionale Trieste). La sig.ra Naddeo Anna Maria eccepiva preliminarmente il decorso dei 90 gg. Ai sensi dell’art. 34bis C.G.S. e dunque chiedeva di procedersi alla declaratoria di estinzione del procedimento riportandosi alle memorie in atti. (al riguardo si vede verbale riunione del 18.07.2016). Compariva altresì il Rappresentante della Procura Federale avv. Biagio Romano che chiedeva il rigetto della predetta eccezione precisando che il Tribunale ha ricevuto gli atti l’11.05.2016 e ad ogni modo i termini di cui all’art. 34bis C.G.S. sono ordinatori e non perentori (si vede decisione del TFN del 2.07.2016 comunicato ufficiale del 14.07.2016. Per i deferimenti il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il presidente Milano Giuseppe e per il dirigente Naddeo Anna Maria anni 1 e mesi 6 di inibizione; per il calciatore Cutolo Ferdinando SEI giornate di squalifica; per la società Summa Rionale Trieste 1 punto di penalizzazione ed euro 800,00 di ammenda. Il Tribunale in via preliminare rigetta le eccezioni sollevate dal deferito circa l’asserita estinzione del procedimento e dell’azione disciplinare. L’eccezione è infondata in quanto i termini indicati negli articoli richiamati devono intendersi ordinatori e non perentori (sul punto si vede anche la recente decisione del TFN del 2.07.2016 Comunicato Ufficiale del 14.07.2016). Peraltro, i fatti contestati con il deferimento risultano pienamente provati, così come attestato dall’Ufficio tesseramenti del C.R. Campania. Le sanzioni vanno fissate nei seguenti termini e conseguentemente, P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Cutolo Ferdinando TRE giornate di squalifica; al sig. Milano Giuseppe (Presidente) ed alla sig.ra Naddeo Anna Maria (dirigente) DUE MESI di inibizione per ciascuno, ed alla società Summa Rionale Trieste, l’ammenda di € 200,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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