COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 05 del 21 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 355/15-16/PF Proc. 622pf15-16/AA/ac – 307. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del calciatore Cioffi Paolo per violazione dell’articolo 1bis comma 1 CGS in relazione all’articolo 22, commi 3 e 6 NOIF nonché della società San Giovanni ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARA: Rione Libertà Benevento / San Giovanni del 12.11.2015 (Campionato Regionale 2^ Categoria – stagione sportiva 2015/2016)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 05 del 21 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 355/15-16/PF Proc. 622pf15-16/AA/ac – 307. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del calciatore Cioffi Paolo per violazione dell’articolo 1bis comma 1 CGS in relazione all’articolo 22, commi 3 e 6 NOIF nonché della società San Giovanni ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARA: Rione Libertà Benevento / San Giovanni del 12.11.2015 (Campionato Regionale 2^ Categoria – stagione sportiva 2015/2016) La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore sopra indicato, malgrado in quel momento fosse squalificato. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito il calciatore Paolo Cioffi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, benché convocati regolarmente, non sono comparsi. All’odierna udienza di discussione (18.07.2016), il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore UNA gara di squalifica; per la società 1 punto di penalizzazione ed € 500,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata il 10.05.2016, data dell’iniziale deferimento. Nel caso di specie deve procedersi all’esame del merito della vicenda. Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Cioffi Paolo UNA giornata effettiva di squalifica; alla società San Giovanni un punto di penalizzazione da scontare nella prossima stagione e l’ammenda di € 200,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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