FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 101/AA del 21/12/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BONACINA – CUSARO – ASD ORATORIO LAINATE RAGAZZI – ASD SANMARTINESE
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 101/AA del 21/12/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BONACINA - CUSARO - ASD ORATORIO LAINATE RAGAZZI - ASD SANMARTINESE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 112 pf 16/17 adottato nei confronti dei Sigg. Fabrizio BONACINA e Corrado CUSARO e delle società ASD ORATORIO LAINATE RAGAZZI e ASD SANMARTINESE, avente ad oggetto la seguente condotta: FABRIZIO BONACINA, Presidente e legale rappresentante pro-tempore della Società Asd Oratorio Lainate Ragazzi nella stagione sportiva 2015/16, per avere, nella predetta qualità, permesso la partecipazione della squadra allievi della propria Società al Torneo “Memorial Franco Longo Borghini” riservato alla categoria “allievi”, organizzato dalla Società USD Ornavassese e svoltosi presso gli impianti della stessa in data 07/05/2016, omettendo ogni necessario e dovuto controllo sul preventivo rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte degli Organi Federali preposti, in violazione delle prescrizioni di cui all’articolo 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione all’art. 36 del Regolamento del Settore per l’attività Giovanile e Scolastica (oggi trasfuso integralmente nell’art. 28 del vigente Regolamento) con riferimento al C.U. n. 1, paragrafo 8, del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., stagione sportiva 2015-16, così come successivamente integrato dalla Circolare n. 1 “Guida ai Regolamenti dei Tornei Giovanili organizzati da Società” paragrafo 3 lett. c); CORRADO CUSARO, Presidente e legale rappresentante pro-tempore della Società ASD Sanmartinese Calcio nella stagione sportiva 2015/16, per avere, nella predetta qualità, permesso la partecipazione della squadra allievi della propria Società al Torneo “Memorial Franco Longo Borghini” riservato alla categoria “allievi”, organizzato dalla Società USD Ornavassese e svoltosi presso gli impianti della stessa in data 07/05/2016, omettendo ogni necessario e dovuto controllo sul preventivo rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte degli Organi Federali preposti, in violazione delle prescrizioni di cui all’articolo 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione all’art. 36 del Regolamento del Settore per l’attività Giovanile e Scolastica (oggi trasfuso integralmente nell’art. 28 del vigente Regolamento) con riferimento al C.U. n. 1, paragrafo 8, del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., stagione sportiva 2015-16, così come successivamente integrato dalla Circolare n. 1 “Guida ai Regolamenti dei Tornei Giovanili organizzati da Società” paragrafo 3 lett. c); ASD ORATORIO LAINATE RAGAZZI, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni imputabili al proprio Presidente; ASD SANMARTINESE, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni imputabili al proprio Presidente; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabrizio BONACINA, in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società ASD ORATORIO LAINATE RAGAZZI e dal Sig. Corrado CUSARO, in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società ASD SANMARTINENSE; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 30 giorni di inibizione per il Sig. Fabrizio BONACINA, di 30 giorni di inibizione per il Sig. Corrado CUSARO, di € 300,00 di ammenda per la società ASD ORATORIO LAINATE RAGAZZI e di € 300,00 di ammenda per la società ASD SANMARTINESE; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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