FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 102/AA del 22/12/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MONTEBELLO – LETIZIA – SALLEMI – SALERNO – ASD SOMMATINESE Calcio

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 102/AA del 22/12/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MONTEBELLO - LETIZIA - SALLEMI - SALERNO - ASD SOMMATINESE Calcio Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 27 pf 16/17 adottato nei confronti dei Sigg.ri Stefano MONTEBELLO, Salvatore LETIZIA, Salvatore SALLEMI, Michele SALERNO e della società ASD SOMMATINESE CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta: MONTEBELLO STEFANO, consigliere della soc. ASD Sommatinese Calcio, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, bis, comma 1, C.G.S., anche in riferimento agli artt. 38, comma 1, e 61, comma 1, delle NOIF, per aver in occasione della gara: Sommatinese – C. Frontiera del 15.11.2015, sottoscritto la relativa distinta di gara inserendo il nominativo dell’allenatore Salerno Michele, non regolarmente tesserato, quale allenatore della società ASD Sommatinese Calcio; LETIZIA SALVATORE, consigliere della soc. ASD Sommatinese Calcio, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, bis, comma 1, C.G.S., anche in riferimento agli artt. 38, comma 1, e 61, comma 1, delle NOIF, per aver in occasione della gara: Sommatinese – Armerina del 20.12.2015, sottoscritto la relativa distinta di gara inserendo il nominativo dell’allenatore Salerno Michele, non regolarmente tesserato, quale allenatore della società ASD Sommatinese Calcio; SALLEMI SALVATORE, consigliere della soc. ASD Sommatinese Calcio, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, bis, comma 1, C.G.S., anche in riferimento agli artt. 38, comma 1, e 61, comma 1, delle NOIF, per aver in occasione della gara: Sommatinese – Empedoclina del 01.11.2015, sottoscritto la relativa distinta di gara inserendo il nominativo dell’allenatore Salerno Michele, non regolarmente tesserato, quale allenatore della società ASD Sommatinese Calcio; SALERNO MICHELE, per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 34, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico ed all’art. 38, comma 1, delle NOIF, per avere il suddetto svolto l’attività di allenatore della squadra pur non essendo, all’epoca dello svolgimento delle predette gare, regolarmente tesserato per la società ASD Sommatinese Calcio; ASD SOMMATINESE CALCIO, per la responsabilità oggettiva per la violazione ascritta ai propri tesserati.  vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri STEFANO MONTEBELLO, SALVATORE LETIZIA, SALVATORE SALLEMI, MICHELE SALERNO e dal SIG. LORENZO FERRANTE nell’interesse della società ASD SOMMATINESE CALCIO in qualità di Presidente pro tempore;  vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;  vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;  rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 mese e 10 giorni di squalifica per il Sig. MICHELE SALERNO, 1 mese e 10 giorni d’inibizione per il Sig. SALVATORE SALLEMI; 1 mese e 10 giorni di inibizione per il Sig. STEFANO MONTEBELLO; 1 mese e 10 giorni di inibizione per il Sig. SALVATORE LETIZIA e ammenda di € 200,00 per la società ASD SOMMATINESE CALCIO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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