COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 07 del 28 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 278/15-16/PF Proc. 996 pf 15-16 – 315. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico di a) CASTAGLIUOLO Michele, tesserato nella stagione 2011-2012 per la A.C. Forio Calcio per avere, in violazione dei doveri di lealtà e probità di cui all’art. 1 bis CGS, anche in relazione all’art. 23, comma 1 e 61 NOIF, nel corso della stagione sportiva 2011-2012 di fatto assunto la conduzione tecnica della squadra A.C. FORIO CALCIO (ora A.S.D. FLORIGIUM) in assenza di regolare e necessaria abilitazione, sottoscrivendo le distinte ufficiali di gara del 16.10.2011, 30.10.2011 e 5.11.2011 relative agli incontri della A.C. FORIO CALCIO nelle quali, indicato come dirigente accompagnatore ufficiale, dichiarava che i nominativi ivi rappresentati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle gare di appartenenza, malgrado, invece, il sig. Cerullo Vincenzo (per il quale si procede separatamente) non ne avesse titolo, in assenza di alcun tesseramento con la società; b) SASSO Giovanni, Presidente della A.C. FORIO CALCIO nella stagione 2011-2012, per avere consentito al sig. Castagliuolo Michele di svolgere attività di allenatore a favore della A.C. FORIO CALCIO pur non avendone titolo, in assenza di un suo tesseramento per tale ruolo e qualifica, il tutto in violazione dei doveri di lealtà e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, CGS, in riferimento agli artt. 23, comma 1, e 38, comma 1, NOIF; c) A.S.D. FLORIGIUM (al momento della consumazione dei fatti de quibus “A.C. FORIO CALCIO” a titolo di responsabilità oggettiva per i fatti di cui ai capi precedenti.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 07 del 28 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 278/15-16/PF Proc. 996 pf 15-16 – 315. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico di a) CASTAGLIUOLO Michele, tesserato nella stagione 2011-2012 per la A.C. Forio Calcio per avere, in violazione dei doveri di lealtà e probità di cui all’art. 1 bis CGS, anche in relazione all’art. 23, comma 1 e 61 NOIF, nel corso della stagione sportiva 2011-2012 di fatto assunto la conduzione tecnica della squadra A.C. FORIO CALCIO (ora A.S.D. FLORIGIUM) in assenza di regolare e necessaria abilitazione, sottoscrivendo le distinte ufficiali di gara del 16.10.2011, 30.10.2011 e 5.11.2011 relative agli incontri della A.C. FORIO CALCIO nelle quali, indicato come dirigente accompagnatore ufficiale, dichiarava che i nominativi ivi rappresentati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle gare di appartenenza, malgrado, invece, il sig. Cerullo Vincenzo (per il quale si procede separatamente) non ne avesse titolo, in assenza di alcun tesseramento con la società; b) SASSO Giovanni, Presidente della A.C. FORIO CALCIO nella stagione 2011-2012, per avere consentito al sig. Castagliuolo Michele di svolgere attività di allenatore a favore della A.C. FORIO CALCIO pur non avendone titolo, in assenza di un suo tesseramento per tale ruolo e qualifica, il tutto in violazione dei doveri di lealtà e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, CGS, in riferimento agli artt. 23, comma 1, e 38, comma 1, NOIF; c) A.S.D. FLORIGIUM (al momento della consumazione dei fatti de quibus “A.C. FORIO CALCIO” a titolo di responsabilità oggettiva per i fatti di cui ai capi precedenti. La Procura Federale, accertati i fatti di cui in rubrica a carico dei prevenuti, ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti non sono comparsi né hanno presentato memorie difensive, All’udienza di discussione (30.05.2016), il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il Castagliuolo 4 mesi di inibizione; per il presidente Sasso 4 mesi di inibizione e per la società € 700,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata il 14.01.2016, data dell’iniziale deferimento. Nel caso di specie deve procedersi all’esame del merito della vicenda dacché i termini di cui all’art. 32ter, comma 4 e di cui all’art. 34bis, comma 4 e 6 e 38, comma 6, C.G.S., devono intendersi ordinatori e non perentori. Nel merito, va ricordato che la vicenda trae origine dalla richiesta avanzata dal Carullo Vincenzo, allenatore di base cod. 53.392, in data 16.11.2013, dinanzi al Collegio Arbitrale della LND contro la AC FLORIO CALCIO asserendo di essere creditore di somme a saldo di quanto pattuito nell’accordo economico stipulato con la società l’1.10.2011 e relativo alla conduzione tecnica della prima squadra nella stagione sportiva 2011-12. Il Collegio arbitrale trasmetteva quindi gli atti alla Procura Federale dacché risultava che la conduzione della squadra in panchina era stata affidata al Castagliuolo, il quale era tuttavia privo di abilitazione alla conduzione della squadra in campionato. Da ciò scaturiva l’indagine ed il conseguente accertamento dei fatti contestati, che risultano provati per tabulas. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al sig. Castagliuolo Michele 4 mesi di inibizione; al presidente Sasso Giovanni 4 mesi di inibizione ed alla società ASD FLORIGIUM € 700,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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