COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 07 del 28 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 285/15-16/PF Proc. 412pf 15-16/AA/ac – 319.DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Tafuro Ignazio b) Del calciatore Langella Gennaro per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società Sporting Boscoreale ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARA: Sporting Boscoreale / Benevento Calcio srl dell’11.10.2015 (Campionato Regionale Giovanissimi – stagione sportiva 2015/2016)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 07 del 28 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 285/15-16/PF Proc. 412pf 15-16/AA/ac – 319.DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Tafuro Ignazio b) Del calciatore Langella Gennaro per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società Sporting Boscoreale ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARA: Sporting Boscoreale / Benevento Calcio srl dell’11.10.2015 (Campionato Regionale Giovanissimi – stagione sportiva 2015/2016) La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore sopra indicato, malgrado in quel momento non fosse tesserato. Contesta altresì la mancata sottoposizione del calciatore agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicato in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Il sig. Tafuro Ignazio, il solo deferito presente all’udienza del 4.07.2016) ha dichiarato che il calciatore Langella Gennaro era regolarmente tesserato fin dal 9.10.2015 data anteriore alla gara in questione. All’udienza di discussione (4.07.2016), il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore 3 gare di squalifica; per il presidente 15 mesi di inibizione e per la società 1 punto di penalizzazione ed € 800,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata l’1.02.2016, data dell’iniziale deferimento, e che alla data della presente decisione risulterebbe maturato il termine di estinzione ex art. 34bis CGS. Ciò nondimeno, la norma in esame prescrive che l’estinzione può essere pronunciata d’ufficio a condizione che l’incolpato dichiari di non opporsi: vale a dire che la norma richiede un comportamento processuale positivo, non limitato a mero silenzio e che si sostanzi in una vera e propria dichiarazione di rinuncia alla decisione nel merito con la non opposizione alla pronuncia processuale di estinzione (in tal senso, cfr. Tribunale Federale Nazionale, sez. Disciplinare, decisione 1/*7/2016, C.U. n. 1/TFN). Nel caso di specie, come evidenziato, le parti incolpate non hanno fatto pervenire tale dichiarazione di non opposizione, di tal che deve procedersi all’esame del merito della vicenda. Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. Infatti al momento della gara dell’11.10.2015 il calciatore era munito di errato tesseramento in quanto sulla tessera era riportata data di nascita non corretta perché erroneamente dichiarata. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Langella Gennaro, TRE giornate effettive di squalifica; al sig. Tafuro Ignazio (Presidente nonché dirigente accompagnatore ufficiale) TRE MESI di inibizione, ed alla società Sporting Boscoreale, l’ammenda di € 200,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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