COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 07 del 28 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 374/15-16/PF Proc.900pf15-16/AA/ac 333. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Ventura Cesare b) Del calciatore Panceko Bogdan c) Del dirigente accompagnatore sig. Zuzzolo Eugenio per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società Cesare Ventura ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARA: Cesare Ventura / S. Marco dei Cavoti del11.4.2015 (Campionato Allievi – Delegazione Provinciale di Benevento stagione sportiva 2014/2015)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 07 del 28 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 374/15-16/PF Proc.900pf15-16/AA/ac 333. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Ventura Cesare b) Del calciatore Panceko Bogdan c) Del dirigente accompagnatore sig. Zuzzolo Eugenio per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società Cesare Ventura ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARA: Cesare Ventura / S. Marco dei Cavoti del11.4.2015 (Campionato Allievi – Delegazione Provinciale di Benevento stagione sportiva 2014/2015) La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore sopra indicato, malgrado in quel momento non fosse tesserato. Contesta altresì la mancata sottoposizione dei calciatori agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicato in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti hanno fatto pervenire memoria difensiva e sono stati presenti in udienza, rappresentati dall’avv. Zuzzolo, il quale si è costituito anche quale difensore di se stesso. L’avv. Zuzzolo, ribadendo quanto già scritto in memoria, ha sostenuto la assoluta infondatezza del deferimento, in quanto lo stesso, erroneamente fa riferimento al nominativo sopra indicato, il quale non esiste, laddove il calciatore regolarmente tesserato (anche all’epoca della gara in questione) per la società AS Cesare Ventura si chiama “Panchenko Bogdan” ed era altrettanto regolarmente coperto da certificato di idoneità sanitaria all’attività agonistica; ha concluso per l’integrale proscioglimento di tutti i deferiti. Alla medesima udienza di discussione (21.07.2016), il Rappresentante della Procura Federale ha preso atto di quanto rappresentato dai deferiti e della documentazione da essi prodotta, non procedendo alla richiesta di sanzioni. Il Tribunale rilevato anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata il 18.5.2016, data dell’iniziale deferimento, ritiene che i deferiti siano da assolvere, in quanto dagli atti emerge la totale infondatezza dell’azione disciplinare, come dimostrato dai deferiti stessi. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di prosciogliere i deferiti da ogni addebito. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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