COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 07 del 28 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 382/15-16/PF Proc. 1128pf15-16/AA/ac/cc – 344. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Prezioso Filomeno Alberto b) Dei calciatori Barlotti A. Carlo, Savino Vincenzo, Ruberto Sebastiano Pio, Biagini Pietro, Khadir Samir, Barlotti Alessandro, Biagioni Giovanni, Isola Tommaso c) Dei dirigenti accompagnatori Vaio Costantino, Spirito Francesco, Canonico Costantinmo, Corcione Stefano per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società ASD Comunale Santa Filomena ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARE: Più gare come da deferimento (9) (Campionato Allievi Regionali e Torneo Esordienti Delegazione Provinciale Avellino stagione sportiva 2014/2015)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 07 del 28 Luglio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 382/15-16/PF Proc. 1128pf15-16/AA/ac/cc – 344. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Prezioso Filomeno Alberto b) Dei calciatori Barlotti A. Carlo, Savino Vincenzo, Ruberto Sebastiano Pio, Biagini Pietro, Khadir Samir, Barlotti Alessandro, Biagioni Giovanni, Isola Tommaso c) Dei dirigenti accompagnatori Vaio Costantino, Spirito Francesco, Canonico Costantinmo, Corcione Stefano per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società ASD Comunale Santa Filomena ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARE: Più gare come da deferimento (9) (Campionato Allievi Regionali e Torneo Esordienti Delegazione Provinciale Avellino stagione sportiva 2014/2015) La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe dei calciatori sopra indicati, malgrado in quel momento non fossero tesserati. Contesta altresì la mancata sottoposizione dei calciatori agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che le distinte delle gare di cui sopra sono state sottoscritte da uno dei dirigenti accompagnatori ufficiale (Vaio-Spirito-Canonico e Corcione) con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti non facevano pervenire memorie difensive, né si presentavano. All’udienza di discussione (25.07.2016), il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva ciascuno dei calciatori sei gare di squalifica; per il presidente e tutti i dirigenti 18 mesi di inibizione ciascuno e per la società 4 punti di penalizzazione ed € 1000,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata il 25.05.2016 data dell’iniziale deferimento. Nel caso di specie deve procedersi all’esame del merito della vicenda. Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare ai calciatori Barlotti A. Carlo Savino Vincenzo, Ruberto Sebastiano Pio, Biagioni Pietro, Khadir Samir, Barlotti Alessandro, Biagioni Giovanni ed Isola Tommaso 3 giornate effettive di squalifica; al sig. Prezioso Filomeno Alberto (Presidente) ed ai sigg. Vaio Costantino, Spirito Francesco, Canonico Costantino e Corcione Stefano (dirigenti) dodici MESI di inibizione per ciascuno, ed alla società ASD Comunale Santa Filomena l’ammenda di € 1000,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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