COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 12 del 04 Agosto 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 250/14-15/PF Proc. 202pf 14-15/GC/vdb – N. 346 – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. BUBOLO GENNARO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ MARIO OPRAMOLLA SERRE): ART. 1BIS, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. BUBOLO GELSOMINO (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO DELLA SOCIETÀ MARIO OPRAMOLLA SERRE): ART. 1BIS, COMMA 1, ED ART. 15, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 30 STATUTO FEDERALE; A CARICO DELLA SOCIETA’ MARIO OPRAMOLLA SERRE: EX ARTICOLO 4, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 12 del 04 Agosto 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 250/14-15/PF Proc. 202pf 14-15/GC/vdb – N. 346 - DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. BUBOLO GENNARO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ MARIO OPRAMOLLA SERRE): ART. 1BIS, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. BUBOLO GELSOMINO (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO DELLA SOCIETÀ MARIO OPRAMOLLA SERRE): ART. 1BIS, COMMA 1, ED ART. 15, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 30 STATUTO FEDERALE; A CARICO DELLA SOCIETA’ MARIO OPRAMOLLA SERRE: EX ARTICOLO 4, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Il Tribunale Federale Territoriale, visto il suo atto di contestazione in data 1.10.2015, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale Delegato, avv. Gianmaria Camici, in data 15.09.2015 a carico dei tesserati e della società, di cui all’epigrafe, per le motivazioni in esso indicate; OSSERVA: Alla riunione del 16 novembre 2015 era presente la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che la ha rappresentata in udienza. Era altresì presente il legale dei deferiti, che li rappresentava e difendeva. Il rappresentante della Procura Federale e il legale dei deferiti, congiuntamente, depositavano accordo di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 del CGS, sottoscritto dalle parti, in fotocopia, il cui originale è successivamente stato inoltrato al Procuratore Generale dello Sport, per le valutazioni di competenza, ai sensi del medesimo art. 23 CGS, nel testo vigente a tale data. Con nota 23.11.2015 n. 11947/F, indirizzata alla Procura federale della FIGC, la Procura Generale dello Sport ha comunicato di nulla osservare con riferimento a quanto rappresentato dalla Procura federale FIGC. All’udienza del 14 dicembre 2015, si è dato atto della citata nota della Procura generale dello Sport, prodotta dal rappresentante della Procura federale FIGC. Il Tribunale prende atto che l’accordo depositato dalle parti prevede le seguenti sanzioni: mesi otto di inibizione per il sig. Bubolo Gennaro (pena base: mesi 12); mesi quattro di squalifica per il sig. Bubolo Gelsomino (pena base: mesi sei); quattro punti di penalizzazione ed euro 340,00 di ammenda per la società ASD Mario Opramolla Serre (pena base: 6 punti di penalizzazione ed euro 510,00 di ammenda). Nel merito, il Collegio ritiene che il deferimento sia fondato e motivato e che sussista la responsabilità dei deferiti. Quanto alla commisurazione della sanzione, prendendosi atto del patteggiamento innanzi richiamato, si ritiene congrua la applicazione delle sanzioni, secondo quanto previsto nell’accordo tra le parti ai sensi dell’art. 23 CGS. P.Q.M. DELIBERA in esito al deferimento in esame, infliggere ai deferiti le seguenti sanzioni, in conformità a quanto patteggiato tra le parti, ai sensi dell’art. 23 del CGS: mesi otto di inibizione al sig. Bubolo Gennaro; mesi quattro di squalifica al sig. Bubolo Gelsomino; quattro punti di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2016/2017 ed euro 340,00 di ammenda alla società A.S.D. Mario Opramolla Serre.
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