COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 12 del 04 Agosto 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 263/15-16/PF Proc. N. 815pf 14-15/AV/mf – N. 347. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Evangelista Adelaide b) Del Vice Presidente Evangelista Giovanni per violazione dell’articolo 1bis comma 1 e dell’art. 3, comma 1, CGS nonché della società Pol. D. Rione Mazzini, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, CGS

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 12 del 04 Agosto 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 263/15-16/PF Proc. N. 815pf 14-15/AV/mf - N. 347. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Evangelista Adelaide b) Del Vice Presidente Evangelista Giovanni per violazione dell’articolo 1bis comma 1 e dell’art. 3, comma 1, CGS nonché della società Pol. D. Rione Mazzini, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, CGS La Procura Federale contesta al Vice Presidente Evangelista Giovanni di aver predisposto e compilato in precedenza ed in ogni sua parte il modulo di svincolo del calciatore De Feo John, poi contestato dalla società fino a disconoscere il contenuto al solo fine di trattenere il calciatore tanto da predisporre reclamo al Tribunale Federale Nazionale - Sez. Tesseramenti; contesta al Presidente sig.ra Evangelista Adelaide l’omessa vigilanza del comportamento del Vice presidente della società; contesta, infine, alla società Pol. D. Rione Mazzini il comportamento posto in essere dal suo Presidente e Vice Presidente al momento della commissione dei fatti e comunque nei cjui confronti e nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. All’udienza di discussione del 18.04.2016 il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità dei deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e chiedeva per Evangelista Giovanni mesi TRE di inibizione; per Evangelista Adelaide mesi DUE di inibizione; per la società euro 1.500,00 di ammenda. I deferiti, rappresentati e difesi dall’avv. Antonio Picciotti, nel ribadire la falsità del timbro apposto sul modello, si riportavano alle memorie depositate chiedendo il proscioglimento. Il Tribunale rileva innanzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata il 23.12.2015 e che i termini dettati dal CGS per l’azione disciplinare sono ordinatori e non perentori. Ritiene il Tribunale che i fati oggetto del deferimento siano provati come risulta dalla istruttoria e dalle indagini svolte. Dagli atti presenti nel fascicolo emerge, infatti, la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. Nella difesa dei deferiti non emergono circostanze nuove rispetto a quelle sono state già oggetto di esame da parte della Procura. I deferiti si limitano solo ad enunciare mere affermazioni prive di idonea prova che ben avrebbero potuto produrre. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare alla sig.ra Evangelista Adelaide (presidente) mesi DUE di inibizione; al sig. Evangelista Giovanni (vice presidente) mesi TRE di inibizione, ed alla società Pol. D. Rione Mazzini, l’ammenda di € 1000,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it