COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 12 del 04 Agosto 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 301/15-16/PF Proc. 408pf 15-16/AA/ac – N. 348. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Cesarano Vincenzo b) Dei calciatori Bisogno Ciro e Morano Luca c) Del dirigente accompagnatore Giamundo Luigi per violazione dell’articolo 1 comma 1, CGS in relazione all’articolo 39 e 43, NOIF nonché della società SP Rovigliano S.Michele ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARA: SP Rovigliano S.Michele / Città di Nocera 1910 dell’11.10.2015 (Cmpionato Regionale Allievi – stagione sportiva 2015/2016)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 12 del 04 Agosto 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 301/15-16/PF Proc. 408pf 15-16/AA/ac - N. 348. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Cesarano Vincenzo b) Dei calciatori Bisogno Ciro e Morano Luca c) Del dirigente accompagnatore Giamundo Luigi per violazione dell’articolo 1 comma 1, CGS in relazione all’articolo 39 e 43, NOIF nonché della società SP Rovigliano S.Michele ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARA: SP Rovigliano S.Michele / Città di Nocera 1910 dell’11.10.2015 (Cmpionato Regionale Allievi – stagione sportiva 2015/2016) La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe dei calciatori sopra indicati, malgrado in quel momento non fossero tesserati. Contesta altresì la mancata sottoposizione dei calciatori agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicato in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, Cesarano Vincenzo e la SP Rovigliano S.Michele, a mezzo degli avv.ti Monica Fiorillo e Luigi Gargiulo si costituivano con memoria eccependo l’estinzione per decorso del termine di 90 gg., l’insussistenza ed infondatezza delle violazioni ascritte con richiesta di proscioglimento di Cesarano Vincenzo e l’applicazione di lievissima inibizione mentre in via principale l’estinzione del procedimento. All’udienza di discussione (27.06.2016), il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per i calciatori Bisogno Ciro e Morano Luca, TRE gare di squalifica; per il presidente ed il dirigente 18 mesi di inibizione ciascuno e per la società 1 punto di penalizzazione ed € 800,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata il 12.02.2016, data dell’iniziale deferimento. Nel caso di specie deve procedersi all’esame del merito della vicenda. Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. L’eccezione sollevata è infondata perché i termini di cui all’art. 32ter, comma 4 ed all’art. 34bis, comma 1, 4 e 6, e 38, comma 6, C.G.S. devono intendersi ordinatori e non perentori. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare ai calciatori Bisogno Ciro e Morano Luca, la squalifica per TRE giornate effettive di gare; al sig. Cesarano Vincenzo (Presidente) ed al sig. Giamundo Luigi, (Dirigente) MESI TRE di inibizione per ciascuno, ed alla società SP Rovigliano S. Michele, l’ammenda di € 400,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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