COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 12 del 04 Agosto 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 332/15-16/PF Proc. 932 pf 15-16 – N. 350. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) del presidente Febbraio Antonio b) del calciatore Barone Simone c) del dirigente accompagnatore Amato Aniello d) per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 commi 1 e 6 NOIF nonché della società United APD Angri ai sensi dell’articolo 4 comma 1 e 2, ed art. 1bis comma 5 CGS e) GARE: United APD Angri / Comunale Fisciano del 10.02.2015 – United APD Angri / Eden Soccer SA del 14.04.2015 (Campionato Allievi Delegazione Provinciale di Salerno – stagione sportiva 2014/2015)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 12 del 04 Agosto 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 332/15-16/PF Proc. 932 pf 15-16 – N. 350. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) del presidente Febbraio Antonio b) del calciatore Barone Simone c) del dirigente accompagnatore Amato Aniello d) per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 commi 1 e 6 NOIF nonché della società United APD Angri ai sensi dell’articolo 4 comma 1 e 2, ed art. 1bis comma 5 CGS e) GARE: United APD Angri / Comunale Fisciano del 10.02.2015 – United APD Angri / Eden Soccer SA del 14.04.2015 (Campionato Allievi Delegazione Provinciale di Salerno – stagione sportiva 2014/2015) La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore sopra indicato, malgrado in quel momento non fosse tesserato. Contesta altresì la mancata sottoposizione dei calciatori agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, benché convocati non sono comparsi, bensì a mezzo dell’avv. Atorino, difensore di Febbraio Antonio viene rimessa memoria. Invece compare l’attuale presidente dell’ASD United APD Angri, sig. Novi Rosario il quale precisa che i fatti in questione sono da addebitare al vecchio assetto societario. All’udienza di discussione, il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Barone Simone TRE giornate di squalifica; per il sig. Febbraio Antonio (presidente) e per il sig. Amato Aniello (dirigente) mesi 18 di inibizione e per la società 1 punto di penalizzazione ed € 800,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata il 29.04.2016. Poiché i fatti contestati con il deferimento risultano pienamente provati, le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, letta la memoria difensiva depositata in data 8.07.2016 dal difensore del sig. Febbraio, presso la Segreteria del Comitato, esaminate le eccezioni formulate, rileva l’infondatezza dell’eccezione e/o deduzioni atteso che ai sensi dell’art. 4, comma 4 del Regolamento L.N.D. “ogni variazione allo Statuto ed alle cariche sociali va comunicato presso il Comitato di appartenenza entro 20 giorni dal suo verificarsi”. Dagli accertamenti espletati e dala documentazione riferita non risultano per la stagione sportiva 2014/2015 variazioni dela United APD Angri. DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore, Barone Simone la sanzione della squalifica per TRE giornate di gara; al sig. Febbraio Antonio (presidente) ed al sig. Amato Aniello (dirigente) DUE mesi di inibizione, ed alla società United APD Angri, l’ammenda di € 200,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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