COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 12 del 04 Agosto 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 371/15-16/PF Proc. 1129 pf 15-16/SS/us – N. 351 – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. BOTTA ELIO GENNARO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ REAL AVELLINO): ART. 1BIS, COMMA 1, ED ART. 5, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETA’ REAL AVELLINO: ARTICOLO 4, COMMA 1, ED ART. 5, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 12 del 04 Agosto 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 371/15-16/PF Proc. 1129 pf 15-16/SS/us – N. 351 - DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. BOTTA ELIO GENNARO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ REAL AVELLINO): ART. 1BIS, COMMA 1, ED ART. 5, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETA’ REAL AVELLINO: ARTICOLO 4, COMMA 1, ED ART. 5, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, visto il suo atto di contestazione in data 27 giugno 2016, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Procuratore Federale Aggiunto, avv. Salvatore Sciacchitano, in data 18 maggio 2016, a carico del sig. Botta Elio (Presidente) e della A.S.D. Real Avellino, per le motivazioni in esso indicate, osserva: alla riunione del 21 luglio 2016 era presente la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Biagio Romano, che la ha rappresentata in udienza. Erano assenti i deferiti, i quali non hanno fatto pervenire memorie. Il Rappresentante della Procura Federale, nelle sue conclusioni, ha chiesto: mesi tre di inibizione per il sig. Botta Elio. Ha chiesto, altresì, per la società deferita, euro 300,00 di ammenda. Il Tribunale rileva che, dalla documentazione in atti, risulta accertato che, nel fax inviato il 22.4.2016 al Comitato regionale Campania L.N.D. dalla società deferita, firmato dal sig. Elio Botta presidente, sono contenute dichiarazioni lesive della reputazione degli organi arbitrali (“il…direttore di gara…ha prodotto un referto a dir poco inventato…lo stesso stava in uno stato di coscienza non consono…”) e dei componenti del Comitato Regionale Campania L.N.D. (“…la stessa Federazione ha intenzione di condizionare o maltrattare tale società…”). Il deferimento, pertanto, è fondato e vanno accolte le richieste formulate dalla Procura Federale, le quali risultano congrue ed adeguate rispetto alle infrazioni commesse. P.Q.M. DELIBERA in esito al deferimento in esame, infliggere ai deferiti le seguenti sanzioni: al sig. Botta Elio (Presidente) la inibizione per mesi tre ed alla società A.S.D. Real Avellino l’ammenda di euro 300,00 (trecento/00). Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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