COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 12 del 04 Agosto 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 328/15-16/PF Proc. 980pf 15-16/AA/ac/cc – N. 353. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Sarti Antonio b) Dei calciatori Adiletta Eduardo – Esposito Francesco Paolo c) Dei dirigenti accompagnatori De Ancora Nicola e Dello Russo Luca per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 commi 1 e 6 NOIF nonché della società Città di Mercogliano 2012 ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARE: Città di Mercogliano / Aiello dell’8.02.2015 – Cesinali Calcio / Città di Mercogliano 2012 dell’11.04.2015 (Campionato 3^ Categoria Delegazione Provinciale Avellino – stagione sportiva 2014/2015)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 12 del 04 Agosto 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 328/15-16/PF Proc. 980pf 15-16/AA/ac/cc – N. 353. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Sarti Antonio b) Dei calciatori Adiletta Eduardo – Esposito Francesco Paolo c) Dei dirigenti accompagnatori De Ancora Nicola e Dello Russo Luca per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 commi 1 e 6 NOIF nonché della società Città di Mercogliano 2012 ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARE: Città di Mercogliano / Aiello dell’8.02.2015 – Cesinali Calcio / Città di Mercogliano 2012 dell’11.04.2015 (Campionato 3^ Categoria Delegazione Provinciale Avellino – stagione sportiva 2014/2015) La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe dei calciatori sopra indicati, malgrado in quel momento non fossero tesserati. Contesta altresì la mancata sottoposizione dei calciatori agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. All’udienza di discussione (25.07.2016), i deferiti non sono comparsi sebbene avvisati. Si precisa che gli stessi già convocati per l’udienza del 13,07.2016 chiedevano slittamento per impedimento. In virtù di tanto si fissava la nuova data al 25.07.2016. Il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Adiletta Eduardo DODICI gare di squalifica; per il calciatore Esposito Francesco Paolo SEI gare di squalifica; per il presidente ed il dirigente mesi 18 di inibizione e per la società 2 punti di penalizzazione ed € 800,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata il 27.04.2016, data dell’iniziale deferimento. Nel caso di specie deve procedersi all’esame del merito della vicenda. Letti gli atti, esaminate approfonditamente la vicenda, ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Adiletta Eduardo, la sanzione della squalifica per sei giornate effettive di gara; al calciatore Esposito Francesco Paolo, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive; al sig. Sarti Antonio (presidente) ed ai sigg.ri De Ancora Nicola e Dello Russo Luca (dirigente) NOVE mesi di inibizione per ciascuno, ed alla società Città di Mercogliano 2012, l’ammenda di € 700,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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