COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 12 del 04 Agosto 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 385/15-16/PF Proc. 793pf 15-16/GC/vdb – N. 355. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Basile Giovanni b) Del dirigente De Lauzieres Francesco per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS con riferimento all’articolo 65 NOIF nonché della società Real Mugnano ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARA: Real Mugnano / Materdei del 6.12.2015 (Torneo Esordienti Delegazione Provinciale Napoli – stagione sportiva 2015/2016)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 12 del 04 Agosto 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 385/15-16/PF Proc. 793pf 15-16/GC/vdb – N. 355. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Basile Giovanni b) Del dirigente De Lauzieres Francesco per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS con riferimento all’articolo 65 NOIF nonché della società Real Mugnano ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARA: Real Mugnano / Materdei del 6.12.2015 (Torneo Esordienti Delegazione Provinciale Napoli – stagione sportiva 2015/2016) VISTI gli atti ufficiali, letto il deferimento della Procura Federale prot. 1380/793 del 26.05.2016, disposta la convocazione innanzi a questo Tribunale per il giorno 25.07.2016 nel corso della quale nessuno dei deferiti compariva, la Procura Federale chiedeva per il presidente Basile Giovanni mesi 2 di inibizione; per il dirigente accompagnatore mesi 1 di inibizione, e per la società euro 450,00 di ammenda. Il Tribunale rileva quanto segue: risulta pacifico dalla documentazione acquisita al fascicolo che in occasione della gara in oggetto così come si evince peraltro dal referto arbitrale, dai verbali di audizioni disposte in fase d’udienza dall’audizione del Presidente della sezione AIA di Frattamaggiore (presente alla gara) ed in parte dal deferito Basile Giovanni che l’accesso alla zona che dal campo di giuoco conduce allo spogliatoio dell’arbitro era raggiungibile da chiunque. Alcuni spettatori al termine del primo tempo accedevano all’anzidetta zona insultando e minacciando l’arbitro. In particolare uno di questi – qualificandosi come genitore di un calciatore – proferiva all’indirizzo dell’arbitro epiteti oltremodo gravi minacciandolo di morte. Inoltre, l’autore dei fatti di cui sopra tentava successivamente di aggredire l’arbitro mentre si trovava nello spogliatoio, sconosciuto a stento trattenuto dagli allenatori delle due squadre che erano a colloquio con l’arbitro. Il soggetto non identificato perpetrava in maniera continuativa la condotta aggressiva prima insultando – unitamente ad altri spettatori – e poi spintonando il Presidente dell’ AIA sezione di Frattamaggiore giunto al campo di giuoco su richiesta telefonica del direttore di gara. Tali comportamenti si verificavano anche al termine della gara ed infatti il direttore di gara si allontanava intimorito e temendo per la propria incolumità. La gravità dei predetti comportamenti sono ascrivibili per responsabilità diretta ed oggettiva alla società Real Mugnano ed al suo presidente Basile Giovanni ed al dirigente accompagnatore ufficiale De Lauzeries Francesco. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al sig. Basile Giovanni (presidente) mesi DUE di inibizione ed al sig. De Lauzeries Francesco (dirigente) UN mese di inibizione, ed alla società Real Mugnano, l’ammenda di € 450,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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