COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 12 del 04 Agosto 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 384/15-16/PF Proc. 924pf 15-16/AA/ac/cc – N. 356. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Nazzaro Nunzio b) Del dirigente accompagnatore Ciardiello gaetano per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società AC Montesarchio ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARA: AC Montesarchio / G. Claudio Iannucci del 23.03.2015 (Campionato Giovanissimi Delegazione Provinciale Benevento – stagione sportiva 2014/2015)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 12 del 04 Agosto 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 384/15-16/PF Proc. 924pf 15-16/AA/ac/cc – N. 356. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Nazzaro Nunzio b) Del dirigente accompagnatore Ciardiello gaetano per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società AC Montesarchio ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARA: AC Montesarchio / G. Claudio Iannucci del 23.03.2015 (Campionato Giovanissimi Delegazione Provinciale Benevento – stagione sportiva 2014/2015) La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe dei calciatori Izzo Egidio e Paul Daniel, malgrado in quel momento non fossero tesserati. Contesta altresì la mancata sottoposizione del calciatore agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicato in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Per i deferiti, sebbene convocati, nessuno è comparso. Perviene però nota della società a firma illeggibile del presidente che contesta la riconducibilità dei fatti contestati ai sigg. Nazzaro Nunzio e Ciadiello Gaetano. All’udienza di discussione (25.07.2016), il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il presidente della società, all’epoca dei fatti, 1 anno e 6 mesi di inibizione; per il dirigente, sig. Ciardiello Gaetano 1 anno e 6 mesi di inibizione e per la società 2 punti di penalizzazione ed € 1000,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata il 30.05.2016.çPoichè i fatti contestati con il deferimento risultano pienamente provati, le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. Infatti nell’organigramma del censimento societario, riferita alla stagione sportiva 2014/2015, il sig. Nazzaro Nunzio, era regolarmente censito con la carica di presidente, contrariamente a quanto assunto nella memoria trasmessa. Per quanto concerne poi il sig. Ciardiello Gaetano questi risulta presente nella distinta di gara a firma dell’arbitro e del dirigente accompagnatore la cui firma non appare leggibile P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare ai dirigenti DUE MESI di inibizione per ciascuno, ed alla società AC Montesarchio, l’ammenda di € 200,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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