COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 12 del 04 Agosto 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 398/15-16/PF Proc. 930 pf 15-16/AA/ac/cc – N. 364 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente De Felice Carlantonio per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società Pressing Scafati ai sensi dell’articolo 4 comma 1, ed art. 1, comma 5, CGS GARE: Boys Scafatese / Pressing Scafati del 20.04.2015 – Pressing Scafati / Alfonso Di Giorgio dell’8.03.2015 (Torneo Giovanissimi fascia B Delegazione Provinciale Salerno – stagione sportiva 2014/2015)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 12 del 04 Agosto 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 398/15-16/PF Proc. 930 pf 15-16/AA/ac/cc – N. 364 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente De Felice Carlantonio per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società Pressing Scafati ai sensi dell’articolo 4 comma 1, ed art. 1, comma 5, CGS GARE: Boys Scafatese / Pressing Scafati del 20.04.2015 – Pressing Scafati / Alfonso Di Giorgio dell’8.03.2015 (Torneo Giovanissimi fascia B Delegazione Provinciale Salerno – stagione sportiva 2014/2015) La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore NITU NICOLAE ALEX, malgrado in quel momento non fosse tesserato. Contesta altresì la mancata sottoposizione del calciatore agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. All’udienza di discussione (27.07.2016) i deferito presidente compariva e confermava che il tesseramento del calciatore, benché effettuato, non era regolare. Il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il presidente mesi 18 di inibizione e per la società € 600,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata il 10.06.2016 data dell’iniziale deferimento. Nel caso di specie deve procedersi all’esame del merito della vicenda. Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al sig. De Felice Carlantonio (Presidente) DUE MESI di inibizione, ed alla società Pressing Scafati, l’ammenda di € 100,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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