COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 12 del 04 Agosto 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 391/15-16/PF Proc. 1106pf15-16/AA/ac/cf 369. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Cuomo Luigi b) Del calciatore Postiglione Cristian c) Del dirigente accompagnatore Signoriello Marco per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società Quarto calcio srl ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARA: Quarto Calcio srl / Sarnese del 14.02.2015 (Campionato Allievi Regionali) stagione sportiva 2014/2015

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 12 del 04 Agosto 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 391/15-16/PF Proc. 1106pf15-16/AA/ac/cf 369. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Cuomo Luigi b) Del calciatore Postiglione Cristian c) Del dirigente accompagnatore Signoriello Marco per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società Quarto calcio srl ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARA: Quarto Calcio srl / Sarnese del 14.02.2015 (Campionato Allievi Regionali) stagione sportiva 2014/2015 La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore sopra indicato, malgrado in quel momento non fosse tesserato. Contesta altresì la mancata sottoposizione dei calciatori agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. All’udienza di discussione (27.07.2016) i deferiti erano assenti, benché ritualmente convocati. Il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore TRE giornate di gare di squalifica; per il presidente ed il dirigente accompagnatore ufficiale anni uno e mesi sei di inibizione per ciascuno e per la società € 800,00 di ammenda. Il Tribunale rilevato anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata il 6.06.2016, data dell’iniziale deferimento. Nel caso di specie deve procedersi all’esame del merito della vicenda. Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Postiglione Cristian la sanzione della squalifica per TRE giornate effettive di gare; al sig. Cuomo Luigi (Presidente) ed al sig. Signoriello Marco (dirigente accompagnatore ufficiale) DUE MESI di inibizione per ciascuno, ed alla società Quarto Calcio srl l’ammenda di € 200,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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