COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 12 del 04 Agosto 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 402/15-16/PF Proc. 1000pf15-16/AA/ac/cc 374. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Commissario Zoccolella Giuseppe b) Del calciatore Brisci Carlo c) Dei dirigenti accompagnatori ufficiali Pieri Pietro e Criscuoli Eduardo per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società ASD Real massa ai sensi dell’articolo 4 commi1 e 2,ed art. 1 comma 5 CGS Più gare come da deferimento (DIECI GARE) dal 25.10.2014 al 25.04.2015 (Campionato Regionale 1^ Categoria stagione sportiva 2014/2015)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 12 del 04 Agosto 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 402/15-16/PF Proc. 1000pf15-16/AA/ac/cc 374. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Commissario Zoccolella Giuseppe b) Del calciatore Brisci Carlo c) Dei dirigenti accompagnatori ufficiali Pieri Pietro e Criscuoli Eduardo per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società ASD Real massa ai sensi dell’articolo 4 commi1 e 2,ed art. 1 comma 5 CGS Più gare come da deferimento (DIECI GARE) dal 25.10.2014 al 25.04.2015 (Campionato Regionale 1^ Categoria stagione sportiva 2014/2015) La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alle gare indicate in deferimento del calciatore sopra indicato, malgrado in quel momento non fosse tesserato. Contesta altresì la mancata sottoposizione del calciatore agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta delle gare di cui al deferimento è stata sottoscritta dai dirigenti accompagnatori ufficiali con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. All’udienza di discussione (28.07.2016), i deferiti convocati sono comparsi a mezzo del Commissario Zoccolella assistito dall’avv. Zoccolella Raffaele che dell’accaduto ammette la responsabilità per dimenticanza. il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Brisci Carlo sessanta giornate di squalifica; per il Commissario Zoccolella Giuseppe 24 mesi di inibizione e per i dirigenti accompagnatori ufficiali Pieri Pietro e Criscuolo Eduardo 21 mesi sei di inibizione ciascuno e per la società 10 punti di penalizzazione ed € 2.000,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata il 15.06.2016, data dell’iniziale deferimento. Nel caso di specie deve procedersi all’esame del merito della vicenda. Letti gli atti, esaminata la vicenda alla luce delle illustrazioni del Rappresentante della Procura Federale, ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Brisci Carlo 12 giornate effettive di squalifica; al sig. Zoccolella Giuseppe (Commissario) 12 mesi di inibizione; ai sigg.ri Pieri Pietro e Criscuoli Eduardo (dirigenti accompagnatori ufficiali) NOVE mesi di inibizione ciascuno ed alla società Real Massa 6 punti di penalizzazione da scontarsi nel prossimo Campionato nonché l’ammenda di euro 1.200,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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