COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 12 del 04 Agosto 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 405/15-16/PF Proc. 1102pf15-16/AA/ac/cf 376. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Acierno Stefano b) Del calciatore Colucci Giuseppe c) Del dirigente accompagnatore ufficiale Canonico Antonio per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società Real Mugnano del Cardinale ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2 CGS GARA: Borgo Ferrovia / Real Mugnano del Cardinale del 10.05.2015 (Campionato 3^ Categoria Delegazione Provinciale Avellino stagione sportiva 2014/2015)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 12 del 04 Agosto 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 405/15-16/PF Proc. 1102pf15-16/AA/ac/cf 376. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Acierno Stefano b) Del calciatore Colucci Giuseppe c) Del dirigente accompagnatore ufficiale Canonico Antonio per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società Real Mugnano del Cardinale ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2 CGS GARA: Borgo Ferrovia / Real Mugnano del Cardinale del 10.05.2015 (Campionato 3^ Categoria Delegazione Provinciale Avellino stagione sportiva 2014/2015) La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore sopra indicato, malgrado in quel momento non fosse tesserato. Contesta altresì la mancata sottoposizione del calciatore agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. All’udienza di discussione (28.07.2016), convocate le parti con raccomandate AR regolarmente spedite presso la sede nota della società le stesse sono tornate al mittente con la dicitura “irreperibile”; le stesse non sono comparse. Il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Colucci Giuseppe sei gare di squalifica; per il presidente ed il dirigente, mesi 18 di inibizione ciascuno e per la società Real Mugnano del Cardinale 1 punto di penalizzazione ed € 800,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata il 22.06.2016 data dell’iniziale deferimento. Nel caso di specie deve procedersi all’esame del merito della vicenda. Letti gli atti, valutata la vicenda alla luce dell’illustrazione data dal Rappresentante della Procura Federale, ritenute valide le convocazioni in quanto comunque correttamente inoltrate, ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Colucci Giuseppe TRE giornate effettive di squalifica; al sig. Acierno Stefano (Presidente) ed al sig. Canonico Antonio (dirigente accompagnatore ufficiale) DUE MESI di inibizione per ciascuno, ed alla società Real Mugnano del Cardinale l’ammenda di € 200,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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