COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 12 del 04 Agosto 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 404/15-16/PF Proc. 1152pf15-16/AA/ac/cc 377. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Cerracchio Stefano b) Della calciatrice Perifano Manuela c) Del dirigente accompagnatore ufficiale Signoriello Antonio per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società Le Streghe Benevento CF ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2 CGS GARA: Santa Maria La Bruna / Le Streghe Benevento CF del 7.03.2015 (Campionato Regionale Calcio a Cinque Femminile stagione sportiva 2014/2015)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 12 del 04 Agosto 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 404/15-16/PF Proc. 1152pf15-16/AA/ac/cc 377. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Cerracchio Stefano b) Della calciatrice Perifano Manuela c) Del dirigente accompagnatore ufficiale Signoriello Antonio per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società Le Streghe Benevento CF ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2 CGS GARA: Santa Maria La Bruna / Le Streghe Benevento CF del 7.03.2015 (Campionato Regionale Calcio a Cinque Femminile stagione sportiva 2014/2015) La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe della calciatrice sopra indicata, malgrado in quel momento non fosse tesserata. Contesta altresì la mancata sottoposizione della calciatrice agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che le calciatrici indicate in distinta erano regolarmente tesserate. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. All’udienza di discussione (28.07.2016), è presente, tra i deferiti, soltanto il sig. Signoriello Antonio, il quale deposita certificato di idoneità sanitaria della calciatrice, dichiarando la sua buona fede e chiedendo sanzioni minime. Il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per la calciatrice Perifano Manuela tre giornate di gare di squalifica; per il presidente ed il dirigente, mesi 18 di inibizione ciascuno e per la società Le Streghe Benevento CF 1 punto di penalizzazione ed € 800,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata il 15.06.2016 data dell’iniziale deferimento. Nel caso di specie deve procedersi all’esame del merito della vicenda. Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. Ritiene, altresì, fino a prova contraria e/o di falso, del certificato di idoneità sanitaria. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare alla calciatrice Perifano Manuela TRE giornate effettive di squalifica; al sig. Cerracchio Stefano (Presidente) ed al sig. Signoriello Antonio (dirigente accompagnatore ufficiale) UN MESE di inibizione per ciascuno, ed alla società Le Streghe Benevento CF l’ammenda di € 200,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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