COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 12 del 04 Agosto 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 407/15-16/PF Proc. 1171pf15-16/AA/ac/cf 379. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Longobardi Matteo b) Dei calciatori Squillante Gabriele, Arcella Antonio, Busiello Christian, Mancusi Gaetano, Tutti Santo Carmine e Buonaiuto Arturo c) Dei dirigenti accompagnatori Casillo mario, Baino Domenico e Giordano Alberto per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società ASD Toria ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARE: Più gare come da deferimento (5) (Campionato Allievi Regionali stagione sportiva 2014/2015)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 12 del 04 Agosto 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 407/15-16/PF Proc. 1171pf15-16/AA/ac/cf 379. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico a) Del Presidente Longobardi Matteo b) Dei calciatori Squillante Gabriele, Arcella Antonio, Busiello Christian, Mancusi Gaetano, Tutti Santo Carmine e Buonaiuto Arturo c) Dei dirigenti accompagnatori Casillo mario, Baino Domenico e Giordano Alberto per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 39 e 43 NOIF nonché della società ASD Toria ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2, ed art. 1 comma 5 CGS GARE: Più gare come da deferimento (5) (Campionato Allievi Regionali stagione sportiva 2014/2015) La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe dei calciatori sopra indicati, malgrado in quel momento non fossero tesserati. Contesta altresì la mancata sottoposizione dei calciatori agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che le distinte delle gare di cui sopra sono state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiali con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. All’udienza di discussione (28.07.2016), I deferiti Longobardi Matteo e Giordano Alberto sono comparsi ed hanno riferito che dei calciatori non conoscono il recapito per cui le convocazioni a questi ultimi non sono state notificate ed hanno addotto giustificazione circa i mancati tesseramenti. Il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva le seguenti sanzioni: per il presidente 24 mesi di inibizione; per i calciatori Buonaiuto Antonio, Squillante Gabriel, Arcella Antonio, Busiello Christian e Mancusi Gaetano TRE giornate di squalifica ciascuno; per il calciatore Tutti Santo Carmine, NOVE giornate di squalifica; per Casillo Mario (dirigente) 24 mesi di inibizione; per Baino Domenico e Giordano Alberto, 18 mesi di inibizione ciascuno e per la società Toria 5 punti di penalizzazione ed € 2000,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata il 23.06.2016 data dell’iniziale deferimento. Nel caso di specie deve procedersi all’esame del merito della vicenda. Letti gli atti, esaminata la vicenda complessa illustrata dal Rappresentante della Procura Federale, ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare ai calciatori Squillante Gabriele, Arcella Antonio, Busiello Christian, Buonaiuto Arturo e Mancusi Gaetano, 3 giornate effettive di squalifica ciascuno; al calciatore Tutti Santo Carmine, 5 giornate effettive di squalifica; al sig. Longobardi Matteo (Presidente) ed al sig. Casillo Mario (dirigente) DODICI MESI di inibizione per ciascuno; ai sigg.ri Giordano Alberto e Baino Domenico (dirigenti) OTTO MESI di inibizione, ed alla società ASD Toria un punto di penalizzazione da scontarsi nel prossimo Campionato nonché l’ammenda di € 1000,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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