COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 25 del15 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N.414/15-16/PF Proc. 15613/1154 pf15-16 AA/ac/cc – N. 414 – DEFERIMENTO DELLA POCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. REMONDELLI TOMMASO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETà ASD VIRTUS GROTTAMINARDA) ART.1 BIS, COMMI 1 e 5 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. DE LUCA TOMMASO MARIO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE E DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SOCIETÀ ASD VIRTUS GROTTAMINARDA) ART. 1 BIS COMMI 1 e 5 DEL C.G.S.; A CARICO DEI SIGNORI ALTAVILLA MARIO, MUSTONE ANGELO, BLASI GENNARO, VILLANOVA GIUSEPPE, DEL VISCOVO CARMINE, LANZA GIUSEPPE E ULTO DANIELE (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORI DELLA SOCIETÀ USD VIRTUS GROTTAMINARDA) ART. 1BIS,COMMI 1 E 5; A CARICO DEL SIG. ALTVILLA FERNANDO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SOCIETÀ ASD VIRTUS GROTTAMINARDA) ART. 1 BIS,COMMI 1 e 5; A CARICO DEL SIG. GALANTE TONY (ALL’EPOCA DEI FATTI CAPITANO E DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SOCIETÀ ASD VIRTUS GROTTAMINARDA) ART. 1BIS, COMMI 1 E 5; A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD VIRTUS GROTTAMINARDA EX ART. 4 , COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 25 del15 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N.414/15-16/PF Proc. 15613/1154 pf15-16 AA/ac/cc – N. 414 – DEFERIMENTO DELLA POCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. REMONDELLI TOMMASO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETà ASD VIRTUS GROTTAMINARDA) ART.1 BIS, COMMI 1 e 5 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. DE LUCA TOMMASO MARIO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE E DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SOCIETÀ ASD VIRTUS GROTTAMINARDA) ART. 1 BIS COMMI 1 e 5 DEL C.G.S.; A CARICO DEI SIGNORI ALTAVILLA MARIO, MUSTONE ANGELO, BLASI GENNARO, VILLANOVA GIUSEPPE, DEL VISCOVO CARMINE, LANZA GIUSEPPE E ULTO DANIELE (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORI DELLA SOCIETÀ USD VIRTUS GROTTAMINARDA) ART. 1BIS,COMMI 1 E 5; A CARICO DEL SIG. ALTVILLA FERNANDO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SOCIETÀ ASD VIRTUS GROTTAMINARDA) ART. 1 BIS,COMMI 1 e 5; A CARICO DEL SIG. GALANTE TONY (ALL’EPOCA DEI FATTI CAPITANO E DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SOCIETÀ ASD VIRTUS GROTTAMINARDA) ART. 1BIS, COMMI 1 E 5; A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD VIRTUS GROTTAMINARDA EX ART. 4 , COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. Il Tribunale Federale Territoriale,preliminarmente, verifica la regolarità delle notificazioni. La Procura Federale contesta ai deferiti la partecipazione alle gare, dei calciatori sopra indicati, malgrado in quel momento non fossero tesserati. Contesta, altresì, la mancata sottoposizione dei calciatori agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa; essa ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in distinta erano regolarmente tesserati, e, pertanto, ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Sportivo Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti benché convocati non sono comparsi, ad eccezione del giocatore Ulto Daniele. La Procura Federale formula le seguenti richieste di sanzioni disciplinari: per il Sig. Remondelli Tommaso,anni 1 e mesi 6 di inibizione per il Sig. De Luca Tommaso Mario, anni 1 e mesi 6 di squalifica per il Sig. Altavilla Fernando, anni 1 e mesi 6 di inibizione per il Sig. Galante Tony, anni 1 e mesi 6 di squalifica per il Sig. Ulto Daniele, 3 giornate di squalifica per il Sig. Altavilla Mario, 3 giornate di squalifica per il Sig. Mustone Angelo,3 giornate di squalifica per il Sig. Blasi Gennaro,9 giornate di squalifica per il Sig. Villanova Giuseppe, 3 giornate di squalifica per il Sig. Del Viscovo Carmine, 3 giornate di squalifica per il Sig. Lanza Giuseppe, 3 giornate di squalifica per la Società ASD Virtus Grottaminarda 3 (tre) punti di penalizzazione ed euro 1.200,00 (milleduecento) di ammenda. Questo Tribunale Federale Territoriale, ritiene che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al Sig. Remondelli Tommaso,12 mesi di inibizione Sig. De Luca Tommaso Mario, 3 mesi di squalifica Sig. Altavilla Fernando, 4 mesi di inibizione Sig. Galante Tony, 45 giorni di squalifica Sig. Ulto Daniele, 3 giornate di squalifica Sig. Altavilla Mario, 3 giornate di squalifica Sig. Mustone Angelo,3 giornate di squalifica Sig. Blasi Gennaro,3 giornate di squalifica Sig. Villanova Giuseppe, 3 giornate di squalifica Sig. Del Viscovo Carmine, 3 giornate di squalifica Sig. Lanza Giuseppe, 3 giornate di squalifica Alla società ASD Virtus Grottaminarda ammenda di Euro 1.000,00 (mille). Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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