COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 25 del15 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N.419/15-16/PF Proc. 000206/1170 pf15-16 AA/ac/cc – N. 419 – DEFERIMENTO DELLA POCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C . A CARICO DEL SIG. VINCENZO CESARANO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD SCAFATESE 1922) ART.1 BIS, COMMI 1 E 5 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. ALESSIO ALFANO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ ASD SCAFATESE 1922) ART. 1 BIS, COMMA 1 E 5 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. DOMENICO SPERANDEO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ ASD SCAFATESE 1922) ART. 1 BIS COMMA 1 E 5 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE D’AURIA (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ ASD SCAFATESE 1922) ART. 1 BIS, COMMA 1 E 5 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. ANTONIO ALFANO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ ASD SCAFATESE 1922) ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5; A CARICO DEL SIG. ESPOSITO FRANCESCO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ ASD SCAFATESE 1922) ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. SILO EDGARDO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ ASD SCAFATESE 1922) ART. 1 BIS COMMI 1 E 5 DEL C.G.S ; A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD SCAFATESE 1922 EX ART. 4 , COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 25 del15 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N.419/15-16/PF Proc. 000206/1170 pf15-16 AA/ac/cc – N. 419 – DEFERIMENTO DELLA POCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C . A CARICO DEL SIG. VINCENZO CESARANO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD SCAFATESE 1922) ART.1 BIS, COMMI 1 E 5 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. ALESSIO ALFANO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ ASD SCAFATESE 1922) ART. 1 BIS, COMMA 1 E 5 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. DOMENICO SPERANDEO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ ASD SCAFATESE 1922) ART. 1 BIS COMMA 1 E 5 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE D’AURIA (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ ASD SCAFATESE 1922) ART. 1 BIS, COMMA 1 E 5 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. ANTONIO ALFANO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ ASD SCAFATESE 1922) ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5; A CARICO DEL SIG. ESPOSITO FRANCESCO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ ASD SCAFATESE 1922) ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. SILO EDGARDO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ ASD SCAFATESE 1922) ART. 1 BIS COMMI 1 E 5 DEL C.G.S ; A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD SCAFATESE 1922 EX ART. 4 , COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. Il Tribunale Federale territoriale,preliminarmente, verifica la regolarità delle notificazioni. La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alle gare dei calciatori di parte sopra indicati, malgrado in quel momento non fossero tesserati. Contesta altresì la mancata sottoposizione dei calciatori agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura amministrativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in distinta erano regolarmente tesserati .Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Sportivo Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. All’udienza di discussione (5.09.2016), i deferiti benché convocati non sono comparsi. Il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per i calciatori 3 gare di squalifica; per il Presidente ed il Dirigente 18 mesi di inibizione ciascuno e per la Società € 800,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata il 5/07/2016, data dell’iniziale deferimento. Ritiene pertanto il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: ai calciatori Alfonso Alfano, Sperandeo Domenico, D’auria Giuseppe, Esposito Francesco, Antonio Alfano: 4 (quattro) giornate effettive di squalifica ciascuno; al Sig. Cesarano Vincenzo (Presidente): 4 mesi di inibizione; al dirigente Silo Edgardo: 4 (quattro) mesi di inibizione; alla società ASD Scafatese Calcio 1922 l’ammenda di Euro 400,00 (quattrocento). Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it