COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 25 del15 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N.422/15-16/PF Proc. 312/508 pf15-16 AA/vdb – N. 422 – DEFERIMENTO DELLA POCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C . A CARICO DEL SIG. BIAGIO CERQUA (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD FC QUALIANO CALCIO) ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. SIMONE ESPOSITO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ ASD FC QUALIANO CALCIO) ART. 1 BIS COMMI 1 E 5 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. BENEDETTO SBARAGLIA (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ ASD FC QUALIANO CALCIO) ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S.; A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD FC QUALIANO CALCIO EX ART. 4 , COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 25 del15 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N.422/15-16/PF Proc. 312/508 pf15-16 AA/vdb - N. 422 – DEFERIMENTO DELLA POCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C . A CARICO DEL SIG. BIAGIO CERQUA (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD FC QUALIANO CALCIO) ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. SIMONE ESPOSITO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ ASD FC QUALIANO CALCIO) ART. 1 BIS COMMI 1 E 5 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. BENEDETTO SBARAGLIA (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ ASD FC QUALIANO CALCIO) ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S.; A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD FC QUALIANO CALCIO EX ART. 4 , COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. Il Tribunale Federale territoriale,preliminarmente, verifica la regolarità delle notificazioni. Per la gara FC Qualiano – San Giorgio 1926 del 18/10/2015. La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla predetta gara del calciatore di parte sopra indicato, malgrado in quel momento non fosse tesserato. Contesta, altresì, la mancata sottoposizione del calciatore agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura amministrativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in distinta era regolarmente tesserato. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Sportivo Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. All’udienza di discussione (5.09.2016), i deferiti benché convocati non sono comparsi. Il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore 3 gare di squalifica; per il Presidente ed il Dirigente 18 mesi di inibizione ciascuno e per la Società € 800,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l’azione disciplinare risulta esercitata il 6/07/2016, data dell’iniziale deferimento. Il deferimento della procura appare fondato e alcuna circostanza è stata confutata dai deferiti. Ritiene pertanto il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Simone Esposito: 3 (tre) giornate effettive di squalifica; al Sig. Biagio Cerqua (Presidente): 3 (tre) mesi di inibizione; al dirigente Benedetto Sbaraglia: 3 (tre) mesi di inibizione; alla società ASD FC Qualiano Calcio l’ammenda di Euro 400,00 (quattrocento). Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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