COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 25 del15 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fascicolo n. 431/15-16/pf. Proc. 8920/484pf 15-16 AA/ac – del 29.02.2016 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Loris Lo Conte, Presidente A.S.D. GRUPPO AMATORIALE PALAZZISI; il calciatore: Aldo Dodaj (per avere lo stesso disputato, in posizione irregolare la gara Virtus S.Nazzaro / Gruppo Amatoriale Palazzisi del 25.10.2015; il sig. Antonio Lo Conte, dirigente accompagnatore della società G.Amatoriale Palazzisi; Società A.S.D. GRUPPO AMATORIALE PALAZZISI. Gara: Asd Virtus San Nazzaro 1987 7 Asd Gruppo Amatoriale Palazzisi del 25/10/2015 (Coppa Campania c5)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 25 del15 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fascicolo n. 431/15-16/pf. Proc. 8920/484pf 15-16 AA/ac – del 29.02.2016 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Loris Lo Conte, Presidente A.S.D. GRUPPO AMATORIALE PALAZZISI; il calciatore: Aldo Dodaj (per avere lo stesso disputato, in posizione irregolare la gara Virtus S.Nazzaro / Gruppo Amatoriale Palazzisi del 25.10.2015; il sig. Antonio Lo Conte, dirigente accompagnatore della società G.Amatoriale Palazzisi; Società A.S.D. GRUPPO AMATORIALE PALAZZISI. Gara: Asd Virtus San Nazzaro 1987 7 Asd Gruppo Amatoriale Palazzisi del 25/10/2015 (Coppa Campania c5) La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore sopra indicato, malgrado non fosse tesserato. Contesta altresì la mancata sottoposizione del calciatore agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche rilevato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Lo Conte Antonio con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa erano regolarmente tesserato. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive. All’udienza di discussione del 12/9/2016 è comparso il solo Lo Conte Antonio,protestando la buona fede sua e degli altri incolpati. La Procura Federale ha concluso per la declaratoria di responsabilità per tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Aldo Dodai 3 gare di squalifica; per il Presidente Lo Conte Loris e il dirigente Lo Conte Antonio 1 anno e mesi 6 di inibizione ciascuno e per la società 1 punto di penalizzazione ed Euro 800,00 di ammenda. Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”,dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Sportivo territoriale per la Campania DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Aldo Dodai 3 gare di squalifica; per il Presidente Lo Conte Loris e il dirigente Lo Conte Antonio mesi 8 di inibizione e per la società 1 punto di penalizzazione ed euro 200,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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