COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 25 del15 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fascicolo n. 427/15-16/pf Proc. 9629/558pf 15-16 AA/us – del 16.03.2016 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Gerardo Palmentieri, Presidente Pol. REAL PONTECAGNANO.; il calciatore: Vincenzo De Rosa (per avere lo stesso disputato, in posizione irregolare la gara Picciola / Real pontecagnano del 26.10.2015; il sig, Aldo Raimondi, dirigente accompagnatore Real Pontecagnano Faiano; Società A.S.D. Real Pontecagnano Faiano.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 25 del15 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fascicolo n. 427/15-16/pf Proc. 9629/558pf 15-16 AA/us – del 16.03.2016 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Gerardo Palmentieri, Presidente Pol. REAL PONTECAGNANO.; il calciatore: Vincenzo De Rosa (per avere lo stesso disputato, in posizione irregolare la gara Picciola / Real pontecagnano del 26.10.2015; il sig, Aldo Raimondi, dirigente accompagnatore Real Pontecagnano Faiano; Società A.S.D. Real Pontecagnano Faiano. La Procura Federale ha rilevato che la parte in epigrafe indicata è stato impiegato nella gara su indicata dalla società A.S.D. Real Pontecagnano Faiano, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui sopra era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Aldo Raimondi e del Presidente sig. Gerardo Palmentieri con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato nella gara era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del predetto dirigente accompagnatore e del Presidente Gerardo Palmentieri l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Società A.S.D. Real Pontecagnano Faiano ed il suo presidente Sig. Gerardo Palmentieri non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 12/09/2016. Tutti i deferiti sono assenti. il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore De Rosa Vincenzo ( 3 ) giornate di squalifica, per il dirigente Raimondi Aldo anni ( 1 ) mesi 6 di inibizione, per il Presidente Palmentieri Gerardo la sanzione di anni uno (1) mesi 6 di inibizione, e per la società A.S.D. Real Pontecagnano Faiano la penalizzazione di punti 1 (UNO) in classifica ed € 800,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fossero tesserati per la soc. A.S.D. Real Pontecagnano Faiano alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il calciatore De Rosa Vincenzo è stato impegnato in gara, senza essere tesserati, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Sportivo territoriale per la Campania DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore De Rosa Vincenzo 3 gare di squalifica; per il Presidente Palmentieri Gerardo e il dirigente Raimondi Aldo mesi 8 di inibizione ciascuno e per la società A.S.D. Real Pontecagnano Faiano euro 200,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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