COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 25 del15 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fascicolo n. 435/15-16/pf Proc. 8938/569pf 15-16 AA/mg – del 1.03.2016 Cat. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Migliorato Giuseppe, Presidente Mep Calcio srl; il calciatore: Riccio Mattia (per avere lo stesso disputato, in posizione irregolare la gara Mep Calcio srl / Pro Calcio Napoli del 18.10.2015; il sig. Claudio Cardinali, dirigente accompagnatore della società MEP CALCIO SRL; Società Mep Calcio srl.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 25 del15 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fascicolo n. 435/15-16/pf Proc. 8938/569pf 15-16 AA/mg – del 1.03.2016 Cat. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Migliorato Giuseppe, Presidente Mep Calcio srl; il calciatore: Riccio Mattia (per avere lo stesso disputato, in posizione irregolare la gara Mep Calcio srl / Pro Calcio Napoli del 18.10.2015; il sig. Claudio Cardinali, dirigente accompagnatore della società MEP CALCIO SRL; Società Mep Calcio srl. La Procura Federale ha rilevato che la parte in epigrafe indicata è stato impiegato nella gara su indicata dalla società Mep Calcio srl, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui sopra era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Claudio Cardinali con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato nella gara era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del predetto dirigente accompagnatore e del Presidente Migliorato Giuseppe l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Società Mep Calcio srl ed il suo presidente Sig. Migliorato Giuseppe non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 12/09/2016. Tutti i deferiti sono assenti e non hanno fatto pervenire memorie difensive. il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Riccio Mattia ( 1 ) giornata di squalifica , per il dirigente Cardinali Claudio anni ( 1 ) mesi 6 di inibizione, per il Presidente Migliorato Giuseppe la sanzione di anni uno (1) mesi 6 di inibizione, e per la società Mep Calcio srl la penalizzazione di punti 1 (UNO) in classifica ed € 800,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fossero tesserati per la soc. Mep Calcio srl alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il calciatore Riccio Mattia è stato impegnato in gara, senza essere tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Sportivo territoriale per la Campania DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Riccio Mattia 1 gara di squalifica; per il Presidente Migliorato Giuseppe e il dirigente Vardinali Claudio mesi 8 di inibizione ciascuna e per la società Mep Calcio srl euro 200,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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