COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 25 del15 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fascicolo n. 433/15-16/pf Proc. 8931/486pf 15-16 AA/ac – del 29.02.2016 Cat Reg. Attività mista DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Michele Radicella, Presidente A.S.D. Fulgor Sangiorgio; I calciatori: Antonello Immobile e Aniello Di Cristo (per avere gli stessi disputato, in posizione irregolare le gare di cui al deferimento. Sig. Ciro Radicella e Vito Sasso, Dirigenti Accompagnatori A.S.D. Fulgor S.Giorgio; Società A.S.D. Fulgor Sangiorgio.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 25 del15 Settembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Fascicolo n. 433/15-16/pf Proc. 8931/486pf 15-16 AA/ac – del 29.02.2016 Cat Reg. Attività mista DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Michele Radicella, Presidente A.S.D. Fulgor Sangiorgio; I calciatori: Antonello Immobile e Aniello Di Cristo (per avere gli stessi disputato, in posizione irregolare le gare di cui al deferimento. Sig. Ciro Radicella e Vito Sasso, Dirigenti Accompagnatori A.S.D. Fulgor S.Giorgio; Società A.S.D. Fulgor Sangiorgio. La Procura Federale ha rilevato che la parte in epigrafe indicata è stato impiegato nella gara su indicata dalla società A.S.D. Fulgor Sangiorgio, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui sopra erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiali Sig. Ciro Radicella e Vito Sasso con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati nella gara erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del predetto dirigente accompagnatore ufficiale e Presidente Michele Radicella l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Società A.S.D. Fulgor Sangiorgio ed il suo presidente Sig. Michele Radicella non facevano pervenire memorie difensive,escluso il Sig. Ciro Radicella dirigente accompagnatore ( nota Fax del 9/9/2016 dell’Avv. Roberta Salvini Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 12/09/2016. Tutti i deferiti sono assenti e non hanno fatto pervenire memorie difensive. il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per i calciatori Di Cristo Aniello e Antonello Immobile ( 9 ) giornate di squalifica ciascuno,per i dirigenti Ciro Radicella e Vito Sasso anni uno (1) e mesi 6 di inibizione, per il Presidente Michele Radicella la sanzione di anni uno (1) mesi 6 di inibizione, e per la società A.S.D. Fulgor Sangiorgio la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 1.000,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fossero tesserati per la soc. A.S.D. Fulgor Sangiorgio alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i calciatori Di Cristo Aniello e Antonello Immobile sono stati impegnati in gara, senza essere tesserati, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Sportivo territoriale per la Campania DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare i calciatori Di Cristo Aniello e Antonello Immobile 5 gare di squalifica ciascuno; per i dirigenti Sasso Vito e Ciro Radicella inibizione per mesi 16, al Presidente Radicella Michele mesi 16 di inibizione e per la società A.S.D. Fulgor Sangiorgio euro 700,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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